Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/719

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«La legge nen chiede conto ai giudici del fatto dei mezzi pei quali eglino si sono convinti. Essa non preserive loro al- cuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive loro d’inferrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella since- ritá della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l’accusato ed i mezzi della sua difesa. La legge non dice loro: voi dovete tenere per vero ogni fatto deposto da un tale o tal altro numero di testimoni; essa neppure dice loro: voi non riguarderete come bastantemente stabilita qualunque prova che non sia formata da un tale processo verbale, da un tale documento, da un tal numero di testimoni o da un tal numero d’indizi; la legge non propone loro che questa sola questione che rinchiude tutta la misura dei iero doveri : avete voi una intima convio- zione?

«Ciò che è ben essenziale di non perdere di vista si è che l’intiera deliberazione dei giudici del fatto si estenda sul- l’atto di accusa, ai fatti che lo costituiscono, e che ne di- pendono; eglino devono unicamente attenervisi, e dessi mancano al principale loro dovere se pensano alle disposi- zioni delle leggi penali, se considerano le conseguenze che potrá avere per rispetto all’accusato la dichiarazione che devono fare.

«La loro missione non ha per iscopo la persecuzione, o la punizione dei reati, ma essi sono soltanto chiamati a deci- dere se l’accusato è o non è colpevole del reato che gli è im- putalo.»

Cotaie istruzione scritta in grandi caratteri dovrá essere affissa nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

Per i reati di stampa di competenza delle Assisie si leggerá invece ai giudici del fatto l’istruzione scritta nell’articolo 68 della legge 26 marzo 1848 che si terrá pure affissa come sopra.

Art. 37. I giudici del fatto, sull’invito del presidente, do- vranno quiadi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deli- berazioni e non potranno uscirne, nè avere comuricazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.

‘A tale effetto il presidente dará ordine al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l’entrata.

Nissuno avrá ingresso in detta camera, durante la delibe- razione, per qualunque causa, salvochè in forza di un ordine per iscritto del presidente della Corte d’assisie.

Quest’ordine verrá ritirato dal’asciere posto a custodia dell’entrata della camera.

‘Art. 58. I giudici del fatto che usciranno dalla camera delle deliberazioni, o comunicheranno con terze persone, potranno essere condannati dalla Corte d’assisie ad una multa estensibile a lire 500. i

Chiunque altro infranga l’ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufficio proprio, potrá essere punito cogli arresti per ore ventiquattro.

Art. 39, Sará capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvochè, di consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

Art. 40. Previa deliberazione dei giurati fra di loro il capo di essi leggerá ad una ad una le questioni formulate dal pre- sidente, e si procederá distintamente ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presi- dente il capo dei giurati, se si tratterá di materie criminali, porrá in deliberazione se vi siano circostanze attennanti,

Art. 41. Per l’effetto del’a votazione ciascuno dei giudici

chiamati dal loro capo riceverá da lui, sopra ogni questiene, un bolfettino stampato e marchiato col bollo della Corte d’assisie.

I bollettini porteranno scritte queste parole:

Sul mio onore e sulla mia coscienza la mia dichiara- zione è:

Il giurato scriverá sotto alle dette parole, o vi fará scrivere segretamente da un altro giurato, sopra di una tavola di- sposta in guisa che nissuno possa scoprire il tenore del voto, la parola sí o quella no.

Piegherá quindi il suo bollettino e lo rimetierá al capo da cui verrá deposto nelí’urna a ciò destinata.

Il capo dei giurati, dopo che avrá raccolti nell’urna tetti i bollettini, ne fará lo spoglio in presenza degli altri giudici, e scriverá immediatamente il risultato della votazione in mar- gine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti: dovrá solo esprimere che la deliberazione venne presa alla maggioranza. >

Nel caso però in cui la risposta affermativa sul fatto prin- cipale siasi data alla semplice maggioranza di sette voti, ne fará menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti, l’esito della votazione non sará dichiarato, salvochè sia affermativo sull’esistenza di esse.

I bollettini, immediatamente dopo allo spoglio fattone, saranno abbruciati. °

Art. 42. Se fra i bollettini estratti dall’arna se ne troverá alcuno non esprimente alcun voto, sará considerato come favorevole all’accusato.

Lo stesso avrá luogo se qualche bollettino sará da sei giu- rati, almeno, giudicato non leggibile.

Art. 43. Le decisioni dei giurati, sia contro che in favore dell’accusato, dovranno emanare dalla maggioranza di sette voti almeno,

Se i voti saranno ugualmente divisi, o sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, o sulla questione se l’accusato abbia agito con discernimento, prevarrá l’opinione favore- vole all’accusato.

Art. 4l. Formata la dichiarazione i giudici del fatto rien- treranno nella sala d’udienza e ripiglieranno il loro posto.

Il presidente della Corte domanderá loro quale sia il risul» tamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si alzerá in piedi e tenendo la mano sul cuore dirá: sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giudici del fatto è questa.

E ne dará lettura.

Art. 45. Se la dichiarazione dei giudici del fatto risulterá incompleta, contradéittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d’assisie ordinerá ai giurati di rientrare nella camera delie loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione sará stata IN all’ac- cusato sopra qualche circostanza constitativa del reato, od aggravante, non potrá essere in tal parte variata o modi- ficata.

Art. 46, La dichiarazione dei giudici del fatto sará dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del pre- sidente.

Il presidente la sottoscriverá e la fará sottoscrivere dal segretario, il tutto in presenza dei giudici del fatto e della Corte.

Art. 47. La decisione dei giudici del fatto non andrá mai soggetta ad alcun ricorso.

Se però, trattandosi di reati punibili con pene criminali, i giudici della Corte d’assisie saranno all’unanimitá convinti