Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/72

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che ogni tassa imposta sul valore della piena proprietá si applica ugualmente nella stessa quotitá al valore della nuda proprietá e dell’usufrutto.

L’articolo 8 autorizza l’amministrazione demaniale a far seguire la perizia sul valore risultante dagli atti, dichiarazioni o consegne di cui all’articolo 7, ogniqualvolta lo creda ine- satto. °

La Commissione opina che simile facoltá debba del pari essere conceduta al contribuente, eccettuato solo il caso in cui la fissazione del valore sia da lui stesso emanata. E per- fanto ha in tal senso temperato questo articolo.

La base segnata dall’articolo 9 per determinare i valori, farebbe sovente dipendere i medesimi da atti che, seguiti in altri tempi e condizioni, piú non possono servire di norma ali’ accertamento di valori che patirono l’influenza di un nuovo stato di cose e si trovano essenzialmente mutati. Niuno poi ignora come pur troppo accada che certe perizie vengono congegnafe in guisa da ottenere con esse l’intento cui mira chi le promuove, e che riboccano quindi di esagera- zioni in piú o in meno. Rimarrebbe infine tuttora aperta la via ad una ruova perizia, onde non si conseguirebbe nè anco il vantaggio d’una diminuzione d’incombenti.

Per questi motivi, l’articolo di cui si ragiona non ci pare ammessibile.

L’articolo seguente, che accorda agli agenti delle finanze gratuita visione dei catasti e dei registri comanali, avrá, a parer nostro, piú conveniente sede quando venga collocato immediatamente prima degli articoli relativi alle perizie an- zichè frammezzo a quelli.

Gli articoli 44, 12, 13, 14 e 13 stabiliscono la procedura da osservarsi per le perizie.

Anzitutto, affine di porre un ritegno all’eccessiva facilitá di promuovere perizie, stimiamo conveniente prescrivere che la parte instante enunei, nel ricorso con cui chiede la perizia, il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa ; il quale valore, e quello contro cui si reclama, serviranno poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sará rispettivamente sopportata dalle parti.

Non può poi a meno di far meraviglia che il Ministero, dopo avere, coll’uranime accordo della Camera, ravvisato giusta- mente meritevole di essere proscritto nella legge generale di procedura il sistema delle perizie parziali, lo abbia ripro-

‘ dotto nell’arlicolo 41. Alle disposizioni concepite in tal

senso, altre noi ne surroghiamo, analoghe a quelle che stanno scritte nel progetto di Codice di procedura civile.

Sopprimiamo del resto gli articoli relativi a materie cui provvede il diritto comune.

Determinato mediante la perizia il valore caduto in conte- stazione, si fará naturalmente luogo a supplemento od a rim- borso di tassa, secondo che sará risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l’esazione.

Quanto alle spese di perizia, abbiamo accennato poc’anzi che esse, nel nostro modo di vedere, dovranno pagarsi dalle parti in ragione della differenza tra il valore accertato con la perizia ed i valori da esse rispettivamente dichiarati prima che si procedesse alla medesima.

Laonde si è primamente in tale conformitá modificato l’ar- ticolo 16. .

Venne poi ommessa come superflua la menzione delle so- pratasse comminate dalle disposizioni speciali a ciascuna delle tre tasse,

Credemmo, infine, contrario alla natura delle sopratasse l’alinea di questo articolo, a tenore del quale esse dovreb- bero considerarsi come parte del tributo e non quali pena-

litá. Il Ministero non ha espresso î motivi della sua proposta, nè potremmo noi immaginarne alcune a valido sostegno di quella. Scorgesi bensí di leggieri io scopo fiscale che si ebbe in mira, d’impedire, cioè, ogni remissione di sopratasse. Noi non ci siamo fatto lecito di esaminare di quale convenienza potesse riescire il conseguimento di tal fine, ma, atteso che le sopratasse sono vere pene, abbiamo a fronte dell’articolo 8 dello Statuto costituzionale, adottata senz’altro la questione pregiudiciale.

Dopo l’articolo 16 ‘ci parve potersi collocare due disposi- zioni generali per le tre tasse : l’una che imponga agli agenti delle finanze l’obbligo di citare specificatamente, cosí nella liquidazione come nella ricevuta delle tasse, gli articoli di legge e di tariffa applicati ; l’allra che dichiari inammessibili in giudizio i reclami contro la liquidazione delle tasse, quando non sieno corredati della quietanza di pagamento delle medesime. Si potranno quindi depennare dagli altri titoli del progelto le disposizioni speciali ivi inserte nello stesso intento,

L’articolo 47 venne cassato, essendo affatto superfluo.

I sei successivi articoli farono ammessi senza alterazione nella loro sostanza, come quelli i quali rendono comuni alle tre tasse, specialmente in ordine alla prescrizione, parecchie regole giá contenute in una od altra delle attuati leggi, e che fondate in diritto hanno pure ricevuta la sanzione dell’espe- rienza.

In ciò che precede, si sono complessivamente considerate le tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento; ci rimane a discorrere dei rispettivi loro particolari.

I.

Tasse d’insinvazione,

Insufficienti, per fermo, erano le regole espressamente sancite in ordine alle tasse d’insinuazione dalla laconica e sovente oscura tariffa del 41° aprile 1816; ma, dov’essa ta- ceva o mancava della necessaria chiarezza, supplí la giuris- prudenza della regia Camera de’conti, per modo che i giudi- cati da essa proferiti e le relative conclusioni del procuratore generale del Re servono di sieura guida, nella massima parte dei casi, non meno all’amministrazione demaniale che ai con- tribuenti per determinare la fassa.

È notevole la concordanza, che quasi sempre si verifica, di siffatta giurisprudenza con quella tanto della Corte di cassa - zione di Francia, quanto della Corte di cassazione del Belgio ; dalla quale concordanza risulta vicendevolmente comprovata la saviezza delle decisioni dei detti tre supremi magistrati.

Forono spesso tali decisioni tacciate di eccessiva fiscalitá; ma senza ragione si criticò il giudice che, interpretando fe- delmente una dura legge, adempie il dover suo. Dovevasi piuttosto promuovere la modificazione di essa legge.

Che se di parecchie massime di soverchio fiscali al pre- sente in vigore ebbero i commissari vostri la soddisfazione di veder mondo il progetto, alcune tuttavia in esso ne rinven- nero, delle quali vi proporranno l’eliminazione,

Dalla detta giurisprudenza furono desunti î piú degli arti- coli del titolo secondo del progetto di legge e della parte prima della tariffa, al singolare esame dei quali scenderemo qui appresso.

Articoli 24-68 del progetto di legge.

L’atto importante ad un tempo trasmissione di beni mobili ed immobili verrebbe dal primo paragrafo dell’articolo 24 assoggettato al diritto stabilito per gl’immobili, semprechè i