Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/722

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Art. 83. Quando le Assisie dovranno tenersi stracrdinaria- mente in qualche cittá che non sia capoluogo del distretto, il presidente del tribunale provinciale sedente in essa cittá fará, in una delle pubbliche udienze del tribunale, imbusso- lare i nomi dei giurati iscritti nella lista formata dalla Com- missione provinciale, ed estrarrá a sorte dall’urna 30 nomi, e gl’individui cosí indicati dalla sorte saranno i giurati ordi- nari della Sessione.

Estrarrá successivamente altri dieci nomi d’individui aventi un reale domicilio in detta cittá, e questi saranno i giurati supplementari.

Si proce”erá, all’uopo, ad ulteriori estrazioni, come negli articoli precedenti,

Art. 84. Coloro che avranno prestato il loro servizio du- rante una Sessione della Corte d’assisie, o come giurati ordi- nari, o come supplenti, non saranno piú tenuti d’intervenire alle Sessioni che si terranno nella rimanente parte dell’anno, e potranno anche essere dispensati dall’uffizio di giurato per tutto l’anno seguente

Caro II, — Della composizione definitiva del giurí.

Art. 85, L’avviso del giorno in cui avranno principio le as- sisie sará recato individualmente a ciascuno dei giudici del fatto estratti a sorte come negli articoli 80, 81 e 83, per cura del presidente del tribunale provinciale,

1 giurati sí ordinari che supplenti dovranno quindi trovarsi presenti ad ogni altra seduta della Corte d’assisie a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 86. Il presidente della Corte d’assisie, 24 ore prima dell’ udienza, fará dare al Ministero pubblico ed all’accusato comunicazione dell’intiera nota dei giurati ordinari e sup- pienti, estratti a sorte pel servizio della Sessione.

Art. 87, Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi saranno trenta giurati ordinari presenti, tale numero sará completato dai giurati supplenti giá estratti a sorte a termini dell’alinea dell’articolo 80 e dell’articolo 83, secondo l’ordine della loro estrazione,

Ju mancanza di detti supplenti giá designati, si fará dal presidente delle Assisie l’estrazione di altri nomi, finchè il numero prescritto sia compiute.

Per le Assisie straordinarie a cui accenna l’articolo 83 i giurati mancanti verranno anche suppliti mercè l’estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nelle cittá ove le dette As- sisie si terranno.

Art, 88. Se alenno dei giurati addurrá cause ragionevoli .

per essere dispensato dall’intervenire al determinato dibatti- mento, od anche alle sedute ulteriori della Sessione, potrá la Corte, secondo le circostanze, dispensarnelo.

Art. 89. Coloro che, malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si troveranno presenti, 0, venendo estrafti a sorte per comporre il prescritto numero dei giu- rati, rifiuteranno di assumere l’incarico, saranno punibili con una riulta non minore di lire 300, estensibile a lire 1000.

Tale penalitá sará loro applicata dalla Corte d’assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 90, I giurati che abbandoneranno il loro posto prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro fatto e colpa renderanno impossibile la deliberazione del giurí e la rego- lare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall’articolo precedente, saranno condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all’erario pubblico ed ai danni ed interessi verso la parte civile.

Art, 91, Goloro che, essendo stati condannati per la loro

iL. a:

mancanza all’udienza, giustificheranno, fra giorni 10 successivi recarsi al loro posto, saranno dalla Corte esonerati dagli ef- fetti della condanna,

Art. 92 Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello no- minale, la presenza di 50 giurati o ordinari o supplenti, il presidente imbussolerá i loro nomi.

Fará poscia ritirare gli stessi giorati in luogo appartato, ed in presenza del pubblico Ministero e dell’accusato assistitò dal proprio difensore procederá all’estrazione a sorte dei 1% giudici del fatto necessari pel giudicio.

Art. 93. Tanto il Ministero pubblico quanto l’imputato potranno ricusarli senza addurre motivi fino a che non riman- gano piú nell’urna che quattordici nomi.

La ricusazione dovrá essere fatta al momente dell’estra- zione,

Art, 94. Essendovi piú accusati, ognuno di loro potrá eser-

citare il diritto di ripulsa sino al limite stabilito nei prece-

denti articoli. Art. 95, I due ultimi dei giudici estratti a sorte saranno i supplementari pel dibattimento che stará per aprirsi,

Disposizioni finali e transitorie,

Art. 96. Le disposizioni degli articoli 224, 223, 228, 250, 251 e 232 del Codice penale saranno applicabili ai colpevoli dei reati ivi contemplati, commessi contro ai giurati durante il corso della Sessione delle assisie a cui si troveranno desti- nati. i

Art. 97, La proibizione sancita dalla prima parte dell’arti- colo 40 della legge 26 marzo 1848 rimane estesa a totti i giudizi, pei quali è prescritto l’intervento dei giudici del fatto.

Art, 98. Le cause che prima della promulgazione della pre- sente legge saranno state dalle sezioni d’aceusa rinviate alle Corti d’appello, e per le quali si troverá principiato il dibat- timerto, saranno continuate sino alla sentenza nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale.

Le altre cause saranno dalla Corte d’appello (sezione d’ac- cusa) rimesse a quella Corte d’assisie a cui ne spetterá la ca- gnizione a termini della presente legge, e saranno spedite nelle forme dalla medesima prescritte.

Art. 99, Per le Assisie da tenersi dopo la promulgazione della presente legge e prima che siasi formata la lista perma- nente prescritta dall’articolo 65, e siasi proceduto alle conse- guenti operazioni, la Commissione provinciale contemplata nell’articolo 74 formerá una lista provvisoria di giurati, e ne fará la scelta tra gli elettori politici di tutta la provincia.

Il numero dei giurati sará proporzionato alla popolazione della provincia a tenore dell’articolo 77.

Art. 100. La Commissione provinciale del capoluogo di circoadario formerá anche provvisoriamente con la scorta delle liste elettorali una lista di giurati supplementari a ter- mini dell’articolo 78. °

Art. 4101, Le liste provvisorie contemplate nei due prece- denti articoli saranno trasmesse ai presidenti dei tribunali a termini degli articoli 75 e 78, e serviranno di base alle ope- razioni contemplate dall’articolo 80 e seguenti della presente

legge. Disposizioni transitorie particolari alla Sardegna.

Art, 102. Le disposizioni della presente legge relative al- l’aggiunta dei giudici del fatto nelle Corti d’assisie non a- vranno esecuzione nell’isola di Sardegna, salvochè pei reati