Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/725

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PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministra» tiva di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di ac- crescere l’imposta destinata a coprire le spese comuni e spe- ciali allogate nel bilancio divisionale per l’esercizio mille ot- tocente cinquantaquattro fino a lire centotrentotto mila quat- trocento novantuna e centesimi sessantasei la prima; fino a lire ottomila ottocentocinquantadue e centesimi sessantadue la seconda; e fino a lire mille novecentonovantacinque e cen- tesimi novantadue la terza.

Relazione fatta alla Camera il 1° giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Naytana, DPIttiri, Tola, Falqui-Pes, Monticelli, Serra Francesco e Ma- rongiu, relatore,

Sicnonii — Quanfunque nessuno meglio che le stesse divi- sioni e le provincie sieno in grado di provvedere con imposta proporzionata alie spese che cadono a loro carico, egli è pur conveniente che chiamato talvolta il Parlamento a sovrin- tendere a questa sfera d’interessi, all’occasione di antorizzare l’eecedenza del limite massimo consentito dalla legge, pra- ceda sí cauiamente da non concedere simile facoltá che nel solo caso di nrgente giustificato bisogno.

Persuasa da cotale principio la vostra Commissione, se ebbe tutta cura di esaminare i documenti ai quali si appoggia la domanda che per parte della divisione amministrativa di Sas- sari e delle provincie di Sassari ed Alghero vi propone il Ministero col presente progetto di legge, e di sí seriamente ponderare i motivi tatti che potevano condurre a meglio di- mostrare l’opportunitá e necessitá della medesima, non tardò guari a pienamente convincersi essere quella cosí luminosa- mente giustificata da non poterlasi rifiutare senza grave danno dell’ordinario servizio.

Fssendasi infatti colla legge del 15 aprile 1851 erdinato che is spese provinciali e divisionali dell’isola di Sardegna, te quali per lo addietro sopportavansi dal pubblico erario, pesar dovessero dal 1° gennaio 1853 a totale carico delle ri-

spettive divisioni e provincie, egli era ben conseguente che

per alcune di esse, alle quali era stato designato un limite di impasta inferiore di iroppo alla propria importanza ed alla quota del tributo regio da loro corrisposto, tornar duvesse indispensabile affatto lo allargare il iînrite massimo fissato colia iegge del 5 maggio 1851.

Cotale necessitá doveva piú fortemente sentirsi nella divi- sione di Sassari; imperocché, dovendo col nuove ordine di cose pesare a suo carico per sole spese ordinarie Îa rilevante somma di lire 84,475 99, riuscirebbe del tutto impossibile sopperire alle medesime, anche facendo astrazione da ogni altra spesa, colla semplice imposta di lire 66,000 che le ve- niva fissata quale limite massimo colla prefata legge.

Che se alle spese ordinarie aggiungansi ie straordinarie aventi pur esse un carattere di stretta necessitá, non che quit dipendenti dagli interessi e dal rimborso della prima rata del prestito di lire b3,000, autorizzato colla legge del

“25 maggio 1853, si riconoscerá di leggieri come quel Consi- glio divisionale non siasi punta allontanato dalle regole della piú severa economia, allogando nel suo bilancio quelle sole spese, le quali fossero imposte per legge, 0 reclamate dai piú urgenti hisogni nell’interesse delle provineic, e come perciò

terni impossibile diminuzione alcuna oltre quella indicata nella relazione che precede il progetto ministeriale, in virtú del quale la imposta divisionale da lire 147,722 28 verrebbe ridotta a sole lire 138,491 66.

Uguali motivi riconobbe la vostra Commissione perchè ve- nisse esteso eziandio il limite massimo alle provineie di Sas- sari ed Alghero ande poter sopperire alle rispettive passivitá speciali, portando nel presente esercizio l’imposta speciale di Alghero a lire 1995 92, somma questa assolutamente indi- spensabile onde sia dato a quella provineia poter concorrerè alla manutenzione del proprio porto, giusta le proporzioni fissate colla legge del 1° maggio 1353, e quella di Sassari a lire 8852 72, somma riconosciuta pur essa necessaria sí pel rispeltivo concorso alla manutenzione e miglioramento del porto di Portotorres a norma della precitata legge, si per fondo preparatorio alla erezione di uno stabilimento provinciale, il di cui difetto generalmente lamentato non poteva non ecci- fare l’interesse del Cansiglio provinciale e divisionale, onde curassero nei vari esercizi stanziare una qualche somma a tale riguardo.

Per queste ragioni, mentre ia vostra Commissione concor- reva unanime nell’avviso che si dovesse sí alla divisione am- ministrativa di Sassari come alle provincie di Sassari ed Al- ghera concedere la chiestavi autorizzazione, osservava upi- camente se non fosse stato il caso di formolare in tre distinti articoli il presente progetto di legge; osservazione questa sulla quale, come rignardante piuttosto la forma, anzichè la sostanza, specialmente atteso l’attuale organismo delle am- ministrazioni provinciali e divisionali, non giudicò dovere insistere d’avvantaggio, limitandosi unicamente a leggier- mente modificare la redazione dell’unico articolo che vi pro- pone di adotfare.

PROGETTO DI LEGGE,

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministra- tiva di Sassari ed alle provincie di Sassari ed Alghero di ec- cedere per Pesercizio mille ottocento cinquantaquattro il li» mite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851, onde sopperire alle spese comuoive speciali allogate nel bilancio divisionale, portando fino a lire centotrentottonila quattro- cento novantuna e centesimi sessantasei 1 imposta della prima; fino a lire oiiomila ottocento cinquantadue e cente- simi settantadue quella della seconda ; e fino a lire mille no- vecento novantacinque e centesimi novantadue quella della terza,

Relazione del ministro guardasigilli reggente il Mini stero dell’interno (Rattazzi) 10 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornnta ciel 3 stesso mese.

Siexori! — La divisione amministrativa di Sassari, trovan» dosi nell’impossibilitá di sopperire ai suoi bisogni nel 1834 colla sola imposta consentitale dalla legge del 5 maggio 1851, la qual» non basta neppure a coprire le spese ordinarie, i suoi rappresentanti deliberarono nell’ultima loro riunione, di chiedere ai poteri legislativi la facoltá di elevaria da lire 66,000 fino a lire 147,722 28. Uno scrupoloso esame però dei singoli stanziamenti fatti nel bilancio di detto esercizio avendo dimostrato potersi econemizzare senza perturbazione