Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/73

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mobili non fossero nell’atto stesso designati articolo per ar- ticolo e ceduti ad un prezzo per essi speciale e distinto da quello degli altri beni. Siffatta prescrizione, in quanto ri. guarda la specificata designazione per articolo, gi è sembrata troppo gravosa e molesta pei contribuenti, senza corrispon- dente vantaggio del fisco. Riputiamo bensí necessaria ad an- tivenire Je frodi la distinzione del prezzo. Il perchè, ritenuta questa cautela, abbiamo cancellata la prima.

L’ultimo paragrafo di questo articolo dichiara esenti dal diritto di trascrizione gli atti che verranno sottoposti a tale formalitá dopo soddisfatto il diritto d’irisinuazione. Ciò, per veritá, equivale, ritenuto l’anmento portato dalla tariffa, a far pagare anticipatamente il dritto di trascrizione; ma d’al- tro lato giova pur ritenere che questa disposizione, utile al Tesoro, non lo sará meno agli acquisitori di stabili, î quali pel risparmio d’una tenue somma patiscono non di rado irre- parabili danni derivanti dall’ omissione di trascrivere. Solo stimiamo piú opportuno che questo paragrafo, senza connes- sione coi precedenti, costituisca da sè un articolo,

Vennero senza variazioni adottati l’articolo 23, diretta conseguenza del precedente, e l’articolo 26, il quale consacra nuovamente il principio, che la mutazione d’immobili posti fuori Stato non è passibile di dritto proporzionale.

È indubitabile, ed emerge del rimanente qual corollario dall’articolo 8, la regola scritta nell’articolo 27, che nè: Ja quietanza rilasciata nè l’obbligazione consentita nell’atto di cessione relativamente al prezzo non danno luogo a diritto particolare, La qual regola, volendosi espressamente dichia- rare, ne sembra che, invece di formare l’oggetto di un appo- sito articolo di legge, possa piú convenientemente essere al- logata fra le annotazioni all’articolo primo della tariffa, cui unicamente concerne.

Gli articoli 28 e 29 determinano quale fra i contraenti debba, secondo i casi, sottostare al pagamento dei diritti d’insinuazione, tanto per gli atti che la legge assoggelta a tale formalitá, quanto per quelli che vi sono volontariamente pre- sentati,

Riguardo agli atti notarili, il progetto riterrebbe la dispo- sizione della vigente legge, che rende il notaio unitamente alle parti solidari verso l’erario pel pagamento dei dritti. Noi non abbiamo nulla a ridire per.ciò che s’aspetta ai dritti do- vuti per l’eseguimento della formalitá dell’insinuazione, ma ogni ulteriore obbligo imposto al notaio per rispetto a sup- plimenti di dritti ci pare eccessivo ed ingiusto. Vi propo- Diamo quindi un’aggiunta su questo proposito; ed altri e- mendamenti avremo del pari a sottomettervi nello stesso

intento di abolire o di modificare alcune prescrizioni che se=

verchiamente pesano sulla nobile professione del notaio.

L’articolo 30 fa l’enumerazione di parecchi oggetti, cui dichiara applicabile la tassa stabilita pei mobili. Noi concor- riamo col Ministero nel riconoscere la convenienza, cosí di sciegliere legislativamente i dubbi che potrebbero eccitarsi, per l’applicaziune del dritto fiscale circa la natura di alcuni beni, come di prevenire le frodi. Ma, stante appunto lo scopo che si ha in mira, vi proponiamo :

1° Di sopprimere la limitazione dell’annata rispelto ai frutti, poco importando il tempo in cui sieno pendenti e deb- bano essere raccolti, semprechè la loro alienazione segua se- paratamente dai beni stabili;

2° Similmente di sopprimere ia condizione che i tagli di boschi cedui o di piante sparse debbano eseguirsi entro un anno dalla data del contratto, e di estendere a cinque anni Îl termine pei tagli di boschi d’alto fusto ;

3° Di non far cenno delle azioni sopra stabilimenti di

SESSIONE DEL 1853-54 = Documenti == Val, II. 110

i commercio od industria, parendoci superflno a fronte del

chiaro disposto dall’articolo 410 del Codice civile;

4° Cosí pure di tralasciare ogni menzione di porti, battelli, bastimenti, ece., atteso l’articolo 412 dello stesso Codice;

5° Di concedere due anni per la demolizione dei materiali degli edifizi;

6° Di parificare i diritti di pesca a quelli compresi nel numero 6 di questo articolo.

Gli altri temperamenti che si sono recati all’artieolo in questione, non ne toccano la sostanza.

Giusta il primo paragrafo dell’articolo 31, la dichiarazione voluta dall’articolo 7 debbessere fatta, per gli atti soggetti all’insinuazione, dalle parti contraenti, prima della scadenza del termine segnato per tale formalitá. In difetto poi di sif- fatta dichiarazione, l’ultimo paragrafo sospenderebbe la stessa formalitá e farebbe incorrere il nutaio nelle pene com- minate .pel ritardo di quella. La Commissione non può am- mettere una simile conseguenza, che infliggerebbe al notaio la pena della colpa dei contraenti. Essa crede piú giusto colpir questi con una soprafassa, che si potrebbe fissare al quinto della tassa principale, qualora non adempiano l’ob- bligo che loro incombe di addivenire all’occorrente dichia- razione.

Essendo del resto indispensabile la dichiarazione per ese- guire l’insinuazione, ci pare potersi prescrivere, affine di evitare ogni ritardo, che ad essa dichiarazione, ip caso di {traseuranza per parte dei contraenti, proceda il notaio.

In questa conformitá abbiamo emendato l’articolo di cui si fratta.. ;

Stabilisce l’articolo 32 che la dichiarazione di comando, per non soggiacere a tassa proporzionale, deve farsi per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del con- tratto. Simile garanzia contro le frodi, sul merito della quale non abbiamo osservazione in contrario, sará piú convenientee mente collocata nell’articolo della tariffa relativo alle dichia- razioni di comando, i

Coll’articolo 83 si provvede opportunamente al caso in cui il prezzo degli stabili alienati debba essere fissato da un terzo. .

Circa i contratti alligati a condizioni sospensive fu vacil: lante per qualche tempo la giurisprudenza della Camera dei conti sul punto se potesse in occasione dell’insinnazione esi- gersi il diritto proporzionale, salvo, ben inteso, restiluzione quando fosse inancata la condizione, ovvero se quello non fosse dovuto che all’evenienza della condizione medesima. In questo secondo senso si è in ultimo luogo saviamente fissata la giurisprudenza di quel magistrato. Nello stesso senso è concepito l’articolo 34, che ravvisiamo conforme ai sani principii, i quali non permettono di percepire diritti fiscali per un atto della cui sussistenza non consta.

Abbiamo leggermente modificata la compilazione di que- st’articolo, sí per limitarne i termini al diritto proporzionale, giacchè in mancanza di questo è sempre dovuto il dritto fisso. per la formalitá dell’insinuazione, sí per togliere ogni dub» bio sulí’estensione di esso articolo alle donazioni.

1 patti successorii ossieno successioni contrattuali sono dall’articolo 35 dichiarati esenti dal diritto proporzionale d’insinuazione e soggetti a quello di successione, Conviene a questo proposito ritenere che l’articolo 694 del Codice civile, nel determinare come l’uomo possa disporre dell’ereditá, annovera, oltre al testamento, i modi contemplati nel capo quinto del titolo Delle donazioni di esso Codice. Ora le do- nazioni permesse in detto capo, ad oggetto di favorire il matrimonio, per eccezione alle regole sancite nei capi prece=