Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/74

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DOCUMENTI PARLAMENTARI

denti possono farsi non pure dei beni presenti, ma eziandio dei beni futuri in tutto o in parte, ed il donante non perde la proprietá degli effetti compresi nella donazione, dei quali solo non può piú disporre a titolo gratuito. Riconosciamo quindi confurize zi veri principii che non vengano colpiti se non dal diritto di successione i trapassi che in tal guisa si operano unicamente alia morte del donante.

Lo stesso si propane nell’articolo 35 rispetto ai lucri do- tali. Al che noi non possiamo assentire. Ed invero il citato articolo 694 del Codice civile stabilisce tassativamente che non altrimenti si può disporre dell’ereditá, salvo che, come si è iestè veduto, 0 per testamento e per patto successorio, onde ciò che si viene 2 conseguire a titolo di lucri detali non riguarda l’ereditá fuorchè came debifo di essa. L’acquisto ha luogo in forza delP’atto contenente la stipulazione degli stessi lucri, alto che alligato alla condizione sospensiva della s0- pravvivenza è contemplato nella disposizione dell’articolo preeedente.

Noi pertanto eliminiamo dall’articoio 35 quanto concerne ai lucri dotali, e nel resto introduciamo solo qualche can- biamenio di forma per renderne piú chiara ed esatia l’c- spressione.

L’arlicolo 30 colpisce le parti con una soprafassa iulta- volta che abbiano dichiarato un valere il quale venga a risul. fare inferiore oltre un sesto a quelle accertaio con perizia.

Per veritá, il divario ci pare troppo tenne per far ]uago ad una pena, potendo non diffizilmente avvenire che le parti cadano in buuna fede nell’errure di un sesto. Crediamo perciò di dovere a tale differenza surregare quella del quizio.

Riguardo alla pena pecuniaria, che questarticolo porte- rebbe al doppio della tassa, ci sembra che si possa piú conve- nientemente ridurre alia metá cella fassa medesima, riser- vando una pena piú grave pel caso in cui consli di feaudo- lenta occultazione del prezse.

‘ Per mettere l’articolo 57 in armonia cogli articoli 8 e 28 emendati nella conforiiitá sopra espressa, lo abbiamo conce- pito in guisa, primieramente, che possa la perizia essere pro- posta, non meno dalle parti conîraenti contro Paioministra- zione demaniale, che da questa contro quelle, ed inoltre che la stessa amministrazione non abbia faccitá di promuovere domande di supplementi castro i nolai,

Nessuna osservazione fu mossa in ordine agli articoli 38 e 39, che riproducono disposizioni da lungo teinpo in vigere.

Gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, sono determinati dall’articolo 1423 del Codice civile, uè pa- rendoci doversi quello inimulare, abbiatuo perciò depennato dal progetto Particoto 40. i

- Dall’articolo 41 si è depennstol’elinea, essendosi giá prov- veduto al proposito in via generale con un articzio del pro- getto della Commissione.

Pare sotto ogni aspetto meritevole di apjpicvazione Parti» colo 42.

"Nel primo paragrafo dell’articolo 43 abbiamo creduto di dover cancellare le ultime parole, oltre la risponsalilitá, ecc. Infatti o tale risponsabilitá riguarda il diritto dov.to per Peseguimento della formalitá dell’insinuazione, cd allora tale disposizione è inatile, casendo giá stabilito che il netaio è tenuto verso il fisco al pagamentfo di tale diritto solidaria- menfe colle parti, o riguarda i supplementi che possaro es- sere chiesti dopo eseguita la formalitá, cd in tal caso sarebbe in contraddizione cogli emendamenti che abbiamo introdotti in precedenti articoli, Riteniamo poi che per enunciazione si

‘ debba qui intendere Ja specifica menzione degli alli o scrit- ture per data.

Si è pure soppresso l’ultimo paragrafo di quest’articolo 45, svendo una iuuga esperienza provato come Pobbligo di citare ufficio e la data dell’insinuazione sia cagione di gra- vissimi incagti alle parti, al notaio e persino al lettore, senza reule vantaggio del pubblico erario.

Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 si spiegano abbastanza da sè stessi senza d’uopo di commenti: noi li abbiamo adottati, cancellando selo dall’articolo 47 le parole salvo il disposto nellalinea 3 dell’articolo 31, in conseguenza della soppres- sione di questo stesso alinva,

I tredici articoli seguenti comprendono speciali disposi- zioni intorno agli atti esteri,

Essi furono quasi in tutto letteralmente desunti da quelli delle regie patenti del 50 luglio 1840, dei quali ha la pra- tica mestrata in generale la convenienza.

Beu poche son pure le modificazioni da noi a questo pro- posito introdoite nel progetto.

Negli articoli 53 e 53 trevansi stabilite pene pecuniarie in sonia uguale alla tassa, per la ritardata insinuazione degli atti esteri. Siccome, nell’articolo 42, pel ritardo nell’adem- piere tale formalitá riguardo agli atti stipulati nello Stato si è imposta una pena pecuniaria nella metá solianto della tassa, ci pare che a questa stessa quotitá debba essere rag- guagliata per paritá di ragione la pena anche quando si tralta di atti esteri,

Come l’articolo 40, cosí pure si è annullato articolo 87, il quale fisserebbe gli uffizi ove debba seguire l’insinuazione degli atti esteri, il che giá formia Poggetto dell’articolo 1427 dsl Co- dice civile, cui non si crede di dovere menomamente derogare,

Si è redatto l’articolo 59 in modo che chiaramente risulti avere i presidenti dei tribunali facoltá di nominare un appo- sito iradutiore, semprechè non esistano traduttori giurati nella rispettiva giurisdizione dei tribunali medesimi.

Abbiamo infine, nell’articolo 60, seppresse le parole ed aventi causa, che sarebbero anche qui, come altrove, una fonie inesauribile di Htigi, trovandosi del resto sufficiente mente caulelato l’interesse del fisco dall’azione solidaria che gli compete contro ie parti contraenti e i loro eredi.

A compimento del titolo I del progetto piú non restano che quattro articoli ; i quali constano di disposizioni eccezionali per la insinuazione degli atti in essi contemplati.

Gli articoli 62 e 65 riproducono festualmente gli articoli 3 e6 delia legge del 18 giugno 1852, e vennero dalla Com- missione approvati, come or sono due anni dalla Camera, senza alcuna osservazione in contrario.

Una sola modificazione ci occorre di proporvi intorno al numero 4 dell’articolo 64 ed all’articolo 65, concernenti alla mutazione, per atti fra vivi, delle rendite sullo Stato.

Noi consentiamo col Ministero nell’ammettere ?’esenzisne dal diritto proporzionale d’insinuaziene per ciò che s’aspetta alle cessioni di dette rendite a titolo onerose,

Ma, qualora simile eccezione venisse estesa, giusta il sum- meniovato numero È delí’articalo 64, alle cessioni a titolo gratuito, manifesta cosa è che si aprirebbe un largo adito ella frode; imperocchè chi volesse fare una donazione e an- dare immuno dal dirilto proporzionale, nen avrebbe che a servirsi a tal fine di rendite sul debito pubblico in luogo del denaro, col quale poi potrebbe il donatario immediatamente permularie dopo stipulato l’atto.

Allo scopo di ovviare a simile inconveniente quando quelle rendite formano correspettivo di un trapasso, d’un’obbliga- zione è di alira convenzione qualunque, opportunamente pre- scrive l’articolo 65 che iu questi casi esse debbano essere con- siderato come danaro contante.

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