Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/77

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linea retta non eccedenti duemila lire, in ordine al che non occorre aggiungere ragioni a quelle ampiamente svolte dallo stesso signor ministro. «

Ancora un’osservazione dobbiamo fare intorno all’articolo 68, secondo il quale l’esenzione riguarderebbe non solo il pagamento della lassa, conformemente all’articolo 3 della legge del 17 giugno 1851, ma inoltre la consegna. Non cre- diamo duversi ammettere quest’innovazione, specialmente perchè è necessaria in ogni caso ja consegna per antivenire le frodi, come pure per determinare il valore della mobilia, giusta il metodo che abbiamo adottato e di cui diremo di- scorrendo dell’articolo 78.

L’articolo 69 riserva all’erede o legatario la ragione di rimborso della tassa pagata pei crediti litigiosi e di dubbia esigibilitá, tuttavolta che vengano giudicialimente annullati 0 ridotti. Quest’articolo non differisce dall’articolo $ della legge del 17 giugno 1854, fuorchè nella fissazione del ter- mine di due anni dalla data del giudicato per esperire del diritte di rimborso.

Il primo paragrafo dell’articolo 70, conforme al primo pa- ragrafo dell’articolo 6 deil’ora detta legge del 1851, deter- mina a chi incomba l’obbligo della consegna.

Il secondo ed ultimo paragrafo, relativo alla carta bollata da impiegarsi nella consegna, si è qui soppresso, con riserva di proporvi l’occorrente disposizione nell’altro progetto di legge che la Camera ha pur demandato all’esame di questa Commissione.

Nei primo paragrafo dell’articolo 71 si sono soppresse le parole la consegna sará fatta, quale inutile ripetizione d’una disposizione dell’articolo precedente. Il resto di questo pa- ragrafo conferma l’obbligo del pagamento. dell’intera tassa imposto all’erede dall’articolo 856 del Codice civile, salvo naturalmente il regresso verso i legafari. &

Il secondo paragrafo stabilisce che Ia liquidazione della fassa pei legati vuol essere fatta in tutti i casi relalivamente alle persone del defunto e del legatario.

Abbiamo qui creduto opportuno di espressamente dichia- rare, affine di togliere ogni dubbio in proposito, che pei le- gati di generi o di denaro, semprechè questi esistano nell’e- reditá, non è dovuta ta tassa fuorchè dal legatario, e che quindi nulla, rispetto a tali oggetti, è dovuto dall’erede.

A tenore di questo articolo 71, i coeredi sarebbero solida- riamente obbligati alla cousegna ed al pagamento della tassa. Queste ultime parole si trovavane pure nel progetto di legge del 17 giugno 1851, ma furono dalla Camera sop- presse come contrarie ai principii di giustizia. Il Ministero non fece conoscere i motivi di questa sua proposta, che noi riduciamo ai termini del terzo alinea dell’articolo 7 della legge del 1851.

Gli articoli 72 e 73, identici agli articoli 8 e 9 della legge dei 1851, stabiliscono il tempo entro il quale si debbe addi- divenire alla consegna dell’ereditá ed al pagamento della tassa.

L’articalo 74, identico all’articolo 10 della stessa legge, determina l’ufficio presso il quale si deve fare la consegna e pagare la tassa.

Gli articeli 7, 76 e 77, corrispondenti agli articoli 11,12 € 15 della ridetta legge, riguardano le sopratasse tanto pel caso di non eseguita consegna quanto per quello di consegna infedele. La Commissione li adolta, aggiungendo una sopra- tassa pel non effettuato pagamento, come per gli altri due rami d’introito,

Nell’articolo 78 si sono soppressi il secondo ed il terzo alinea, come quelli che sono relativi alla valutazione dell’u-

sufrutto, cui si è giá in via generale provveduto nelle dispo- sizioni comuni.

L’ultimo alinea di quest’articolo stabilisce una presunzione legale pel valore della mobilia, il quale è considerato uguale al ventesimo di quello degli altri oggetti ereditari tassobili, riservata però sempre la prova in contrario. La proporzione del ventesimo, ossia del È per cento, pare alquanto esage- rata, se si pon mente alla generalitá delle successioni, onde abbiamo credute di doverla ridurre al 3 per cento. Nel si- stema poi del progetto, in cui le esenzioni dalla tassa erano di nessun momento, si potevano senza difficoltá escludere dagli elementi di valutazione gli oggetti ereditari non tassa» bili ; ma, dichiarate esenti le rendite sul debito pubblico, ragion vuole manifestamente che il presunto valore della mobilia venga tratto da quello di tutto il resto dell’ereditá ; per la qual cosa si è soppressa la parola tassabili.

Abbiamo posto l’arlicolo 79 in armonia colla facoltá spet- tante, secondo le nostre proposte, al contribuente non meno che all’amministrazione demaniale di richiedere la perizia.

Fu depennato l’articolo 80, stante la regola generale in proposito inserita nel nostro progetto.

Gli articoli 84, 82, 83, S4 e 85, che sono la testuale ri- produzione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 della legge del 4851, e che riguardano i reclami e le speciali prescrizioni relative alla tassa in discorso, furono dalla Commissione in- tegralmente adottati,

Si è soppresso l’articolo 86 come del tutto inutile,

La Commissione ravvisa degno d’encomio pel suo scopo Particolo 87. Se non che le parvero troppo ristretti i termini ivi prescritti ed eccessiva la pena imposta per l’ommessa in-

‘ dicazione di ciascun decesso : ond’essa ha emendato questo

articolo in modo che la trasmissione dello stato dei decessi debba farsi all’agente demaniale nei primi quindici (invece di dieci) giorni di ogni trimestre (invece di ogni mese), e che per ciascun decesso, di cui siasi tralasciata l’annotazione nello stato anzidetto, s’incorra nell’ammenda di cinque (invece di dieci) lire.

Parte seconda della tariffa.

Rispetto a questa parte della tariffa, modificata, come si è detto, dal Ministero coll’aumento della quotitá di tassa rela- tiva ai fratelli ed ai coniugi dal 3 al 8 per cento, non ab- biamo a proporvi che una doppia variazione suggeritaci dal Codice civile, il quate ammette alla successione intestata i parenti sino al duodecimo grado, ma da essa esclude tutti gli affini tranne solo i coniugi. Dovendo la legge fiscale con- formarsi, per quanto sia possibile, alla legge civile, ci sembra conveniente da un lato di comprendere nell’ultima gradua- zione di favore anche i parenti oltre il sesto grado, purchè non piú lontani dal duodecimo, e dall’altro di sopprimere in quella ogni menzione di affini. Di tali cambiamenti l’uno verrá, per ciò che s’aspetta al prodotto della tassa, compen- sato dall’altro.

Sono certamente assai gravi le quotitá di tassa inscrilte in questa parte della tariffa; ma si è specialmente l’approva- zione di quelle che potrá consolidare la nostra situazione ; onde anche qui è il caso, e qui soprattutto, di richiamare le riflessioni piú sopra esposte intorno alla necessitá dell’equi- librio fra le spese e le entrate, ed i mezzi di conseguirlo.

E se a sanzionare tali quotitá c’invitano irresistibili argo- menti di finanza, non troviamo altronde difticoltá nè in quei principii di pubblica économia che c’indussero a diminuire la maggior parte dei diritti d’insinuazione per timore che un minor numero d’atti venisse ad essi seltoposto, nè tam-