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n DOCUMENTI PARLAMENTARI

catastari, causidici ed uscieri, ogniqualvolta nei loro scritti enuneiassero alcuno di tali atti.

L’articolo 119 rinnova giustamente a tutti i tribunali e giudici il divieto di fare alcun provvedimento in relazione a sentenze od ordinanze definitive per cui loro non risulti pa- gata la fassa.

Crediamo però conveniente a questo preposito da un lato di dichiarare che le contravvenzioni a tale proibizione non possono dare luogo a nullitá, e dall’altro di comminare una ammenda ai segretari.

Esigono poi l’interesse della giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini che sia conceduta ai giudici nei casi d’assolula urgenza, la facoltá di rendere esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all’emolumento,

L’articolo 120, ultimo del progetto di legge, relativo a speciali prescrizioni, venne integralmente ammesso.

Parte terza della tariffa.

Le disposizioni della tariffa relative all’emolumento con- stano di atto paragrafi.

Giá si è notata come meritevole d’encomio la semplifica- zione introdotta dal paragrafo primo nella tassa proporzio- nale, che sará sempre l’uno per cento, Nè v’avrebbe ragione per riprodarre le differenze di tassa oggidi in vigore, le quali farebbero supporre che la giustizia vale piú o meno, secondo che viene resa da questo o da quel tribunale.

IH paragrafo secondo, risguardante i provvedimenti della Corte di cassazione, non presentò alcuna difficoltá.

Nel terzo paragrafo crediamo dover operare una diminu- zione di qualche momento, giá annunziata piú sopra. Ripugna ai principii di ragione la fassa di lire tre portata dalle attuali leggi per le sentenze ed ordinanze dei giudici di manda- mento, benchè proferite in cause non mai eccedenti il valore di. trecento fire. Ora, essendosi estesa la tassa proporzionale anzidetta anche a tali sentenze, cesserá quindi ogni inconve- niente tuttavolta che sia dovuta una tassa di‘quella specie. Ma, per tutti gli altri casi, il Ministero propone tuttavia in questo paragrafo di conservare la fassa fissa in lire tre; onde ne seguirebbe che il montare della tassa fissa costituirebbe il limite massimo della tassa proporzionale, risultamento poco consentaneo per certo alla natura di queste tasse. Ciò stante, e per non aggravare di soverchio la classe meno agiata, che piú ordinariamente ha d’uopo di ricorrere ai giu- dici di mandamento, opiniamo potersi stabilire in una sola lira la tassa fissa per le loro sentenze.

Il paragrafo quarto fu accettato senzî mutamento,

Dei due seguenti paragrafi vi proponiamo la soppressione, essendo che riguardano atti i quali non possono razional- mente andare soggelti ad emolumento, e che di fatto mai non vi furono per lo passato sottoposti. Sono bensi tali atti passibili di diritti giudiziari propriamente detti; ma, mentre di questi diritti, stabiliti dalla tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822, si pronupzierá l’abolizione colla legge su cui vi sará da altro dei membri di questa stessa Commis-

‘sione presentato nella prossima tornata il rapporto, si prov- vederá convenientemente ad un tempo per un’equo com- penso in favore del pubblico erario; non è quindi il caso di introdurre nella presente legge disposizioni che snaturereb- bero la tassa in questione,

«Conseguenza dell’annullamento dei paragrafi 5 e 6 sará quello eziandio degli ultimi due, iqualíi qui rimarrebbero senza scopo e fuori di proposito, disponendosi con essi che gli atti ivi contemplati andranno esenti da diritti giudiziari,

. e soggetti soltanto all’impiego della carta speciale stabilita

colla legge sul bollo.

Le tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento, riordinate nel modo dianzi esposto, formano un cerpo com- pleto di disposizioni sulla materia, onde, affine di evitare ogni confusione di queste con le precedenti, si è aggiunto un articolo finale per dichiarare abrogate tulte le leggi rela- tive agli stessi oggetti.

Col medesimo articolo viene inoltre prescritto che la pre- sente legge sará in osservanza a far tempo dall’anno 1855.

Tali sono, o signori, le considerazioni che i commissari vostri hanno l’onore di rassegnare all’alta vostra saggezza, e per le quali opinano che possiate gradire le ministeriali pro- poste con le mnodificazioni apparenti dal progetto per essi compilato nella seguente conformitá:

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE D’INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO,

PI

Art, 1. Le tasse d’insinuazione, di successione e di emo- lumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle - basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse.

Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbliga- zioni, liberazioni, condanne pd assolutorie, collocazioni o li- quidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmessione di proprietá, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, che si operi per contratto od altro atto fra vivi, 0 per causa di morte, o per sentenza od altro alto giudiziale.

È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotitá rispetlivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sará computata per lire 20.

Qualora la liquidazione di una tassa produca frazioni di centesimo, ogni frazione sará considerata come centesimo intiero,

La tassa proporzionale non sará mai minore di una lira per ciascun atto, quaad’anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

- Art, 4. La tassa fissa è dovuta nei casi non contemplati dall’articolo precedente, e nella quotitá determinata dalla detta tariffa,

Art, 5. Quando un atto contiene piú disposizioni indipen- denti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sará dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. è. Il valore fassabile si desume dagli atti, dalle di- chiarazioni delte parti, o dalle loro consegne, in conformitá delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami di- imposta regolati da essa,

Art. 7. Se le somme o valori sopra cui debbesi èsigere una tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo ulile per l’adempimento della formalitá cui vanno soggetti gli atti medesimi,

Art. 8. L’asufrutto per un tempo indeterminato o non mi- nore di dieci anni, verrá calcolato alla metá del valore della piena proprietá,