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DOCUMENTI P

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1° Gii alti o processi verbali, ece., come nell’articolo 64 del progetto del Ministero.

2° Gli atti di cauzione, cec,, come nell’articolo 64 del pro- getto del Ministero.

3° Quelli di cauzione, ece., come nell’articolo 64 del pro- getto del Ministero.

h° Quelli di vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.

Art. 63. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato sa- ranno però considerate come denaro contante nelle donazioni ed allorquando servono di correspeltivo o di mezzo per l’a- lienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; € quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura.

TITOLO II.

Detrk TASSE DI SUCCESSIONE.

Art. 64. Per tutte le trasmissioni di proprietá, di usufrutto o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione testamentaria od ab intestato, ovvero nei casi previsti dall’articoto 35 della presente legge, sará dovuta una tassa proporzionale.

Art. 65. La quotitá delia tassa è stabilita dalla parte se- conda della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 66. Sono esenti dalla tassa le rendite sul debito pub- blico dello Stato, non che i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l’anno dalla morte del testatore,

Art. 67, Identico all’articolo 69 del progetto del Mini- stero.

Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalitá, di cui all’articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non es- sendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, cura- tori, esecutori testamentari ed altri amministratori, com- presi i curatori delle ereditá.giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l’erede,

Art, 69. La tassa sará pagata dall’erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

La tassa pei legati, ancorchè consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o ao nell’ereditá, sará liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela che correvano tra il defunto ed il legatario.

Quando la cosa legata esiste nell’ereditá, non è dovuta al- cuna tassa dall’erede rispetto alla cosa medesima,

L’erede beneficiario pagherá la tassa con fondi ereditari,

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all’amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un’altra nel termine prescritto.

Art. 70, Identico all’urticolo 72 del progetto del Mini- stero.

Art. 7i. Gli eredi o donatari, ecc., come nell’articolo 73 del proyetto del Ministero.

Se risultasse che, ecc., come nell’articolo 73 del progetto del Ministero.

In tale caso i termini di cui all’articolo 70 decorreranno dalla data dell’ingiunzione,

Avrá pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall’articolo 977 del Co- dice civile.

Art. 72. [Identico all’articolo 74 del progetto del Ministero.

Art. 73 Quando si effettui, ecc., come nell’articolo 75 del progetto del Ministero.

La sopratassa per ommissione, ece., come nell’articolo 75 del progetto del Ministero.

Sará però ridotta, ecc., come nellerticolo 75 del progetto del Ministero.

La sopratassa per infedeltá di consegna sará eguale alla metá della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto.

L’ommissione del pagamento della tassa entro i termini stabiliti dagli articoli 70 e 71 dará iuogo ad una sopratassa uguale al decimo della tassa medesima.

Art, 74. 1 tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessione della consegua, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sopratasse la risponsabilitá loro verso gli amministrati a termini dei di- rilto comune.

Art. 75. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difeiti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrá piú luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall’arti- colo 75.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno ali’articolo 79 non decorrerá che dalla data dell’ultima consegna.

Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite sotto- posti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d’insinuazione.

Il valore dei fondi, ece,, come nell’articolo 78 del pro- getto del Ministero. s

L’ereditá composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nelarticolo 443 del Codice civile per un valore corri- spondente al 3 per cento di quello complessivamente attri- buito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

Art. 77. La perizia dovrá essere promossa entro due anni computandi dal giorno succe:rivo a quello in cui venne fatta la consegna, e se ne dovrá rivolgere l’istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l’ufficio che ha ricevuto la con- segna medesima.

Art. 78 e 79. Identici agli articoli BL e 82 del progetto del Ministero,

Art. 80. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d’assenza, od in difetto dal giorno in cui co- minciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall’arti- colo 71.

Art. 84. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle ereditá giacenti decorre dal giorno in cui l’amministra- zione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell’erede.

Art. 82. Non verrá ammessa veruna domanda in restitu- zione della tassa paga.a dvpo il trascorso di due anni dall’ef- feltuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 67 e 71.

Art. 83. Le persone incaricate dalla legge di tenere i regi- stri delle morti dovranno nei primi quindici giorni d’ogni trimestre trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del trimestre precedente all’uffizio d’insinuazione nel cui di- stretto sono succedute.