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capitolo quarto 209

parziale e un ordinamento esclusivamente materiale. Apparteneva al cristianesimo, dall’altra parte, di contenere l’impeto dei Barbari, di reprimere le loro collere, di addolcire i loro costumi e di stringerli entro quei legami di ordine pubblico che i Barbari erano tanto più disposti a frangere quanto più quei legami erano romani. Il cristianesimo solo poteva ottenere questo risultato, e lo poteva per la sua natura, per il suo principio, per la sua dottrina; lo poteva perchè parlava in nome del cielo, perché parlava non in nome del Dio di Roma e di Atene, degli Scandinavi e dei Germani, perché esso invocava non il nome di una casta o di un popolo, ma il Dio di tutti, il Dio dei ricchi e dei poveri, dei forti e dei deboli e che esso parlava a tutti un linguaggio comune a tutti. E chi potrebbe disconoscere la potenza di questa idea, chi potrebbe non vedere che ne discende una morale universale, un diritto comune a tutti, un principio civilizzatore, il principio dell’uguaglianza civile davanti alla legge come davanti a Dio, il principio della fratellanza umana?»1 Egli aveva dettato: «L’influenza salutare del cristianesimo sulla educazione è stata immensa, quand’anche, rimpiccolendo questo grande soggetto, uno volesse limitarsi a considerarlo al punto di vista economico. Gli uomini sono fratelli. Il lavoro è un dovere. L’ozio è un vizio... L’influenza del cristianesimo sopra l’educazione morale dei popoli è il gran fatto dei tempi moderni»2.

E non triplico e non quadruplico le citazioni.

Circa al cattolicesimo le opinioni del Rossi appaiono manifeste tanto dall’articolo sulla Storia del Bignon da me riportato3, quanto dall’articolo, pure da me sopra ricordato, della Revue des Deux Mondes del 1842, come pure da ciò che egli affermava nella lezione dodicesima del suo Corso di diritto costituzionale, e cioè, che «... gli elementi possenti e vivi, nel momento del grande sviluppo della feudalità, erano il feudo e la Chiesa; il feudo rappresentante la forza, la Chiesa il diritto; l’uuo la servitú, l’altra la libertà, l’uno il privilegio e i privi-

  1. P. Rossi, Cours de droit constitutionel, tom. I, lez. VII, pag. 101 e seg.
  2. P. Rossi, Cours d’économie politique, tom. IV, lez. V intorno al Credito, pag. 403 a 405.
  3. Vedi a pag. 59 e 60 di questo stesso volume.