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capitolo quinto 235

venire al gabinetto piemontese, progetto che giovò solo a complicare la negoziazione, che già involgeva gravissimi ostacoli»1.

Il progetto del Rossi, di fatti, era molto più vago e indeterminato del progetto Rosmini e non rispondente all’urgenza, che si imponeva, di una nuova lotta imminente e non parlava affatto di guerra nè difensiva, nè offensiva.

Il progetto è il fondamento di una delle più gravi accuse portate contro il Rossi: è necessario, quindi, che qui sia riferito:


PROGETTO DI CONVENZIONE


Sua Santità, ecc., ecc.,

(Titoli delle alte parti contraenti). Avendo maturamente considerate le presenti condizioni dell’Italia, o la naturale comunanza d’interessi che esiste fra gli stati indipendenti della penisola; volendo quindi per comuni accordi provvedere alla tutela della loro libertà e indipendenza; raffermare ad un tempo l’ordine pubblico, dare opera al progresso graduale e regolare della prosperità e civiltà della quale è parte principalissima la religione cattolica; hanno formato i seguenti patti, come legge fondamentale po’ loro stati.

Art. 1. V’è lega fra ecc. ed ecc.

Art. 2. Ogni altro sovrano e stato indipendente italiano potrà nello spazio di... aderire alla lega, e farne parte integrale.

Art 3. Gli affari della lega saranno proposti e trattati in un congresso di plenipotenziari delegati da ciascuna parte contraente. Ognuna di esse potrà scíeglierli giusta la regola che giudicassero opportuno di stabilire per sè.

Art. 4. Il numero dei plenipotenziari non potrà eccedere per cadauno stato quello di ... Qualunque ne sia il numero, i plenipotenziari di un sovrano rappresentano collettivamente lo stato che gli ha inviati, esprimono nelle deliberazioni il pensiero del loro committente, e non hanno che un voto.

Art. 5. Il congresso è presieduto dal Papa, e per esso da uno de’ plenipotenziari da lui prescelto fra i plenipotenziari pontifici.

Art. 6. In un congresso preliminare, che si aprirà a Roma al più tardi il ... sarà deliberato, e quindi ratificato dalle alte parti contraenti, il regolamento organico del congresso della lega.

Art 7. Le alte parti contraenti promettono di non concludere con altri stati e governi, trattati, convenzioni od accordi particolari, che siano incompatibili coi fatti e risoluzioni della lega italiana, e coi diritti ed obbligazioni che ne derivano; salva la piena libertà al Papa di concludere trattati e convenzioni che riguardino direttamente o indirettamente affari religiosi2.


  1. A. Rosmini, Commentario cit., parte I, pag. 55; N. Bianchi, Storia della diplomazia, ecc. già cit., vol. VI, cap. I, pag. 15.
  2. Riportata dal Farini, op cit., vol. II, cap. XVI, pag. 342-43.