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capitolo primo 27

stito più di tutti, più dello stesso Guizot, tanto affine a lui per indole, per studi, per ideali comuni, fu l’eclettismo conciliatore. Il senso du juste milieu era il sesto senso di lui. La sua assidua preoccupazione, la sua fissazione - se mi è permesso di così esprimermi - e, nel tempo stesso, la sua aspirazione, la sua visione, il suo ideale, fu le juste milieu. Questa profonda tendenza derivava, probabilmente, in lui da uno squisito sentimento della giustizia, da un delicato desiderio della equità, da una vivissima aspirazione alla perfettibilità degli uomini e alla perfezione delle umane cose e delle umane istituzioni.

Ad ogni modo, siccome questa aspirazione all’eclettismo conciliatore1 fu la guida di Pellegrino Rossi in tutti i suoi atti e in tutte le sue scritture, siccome essa fu causa di nobili fatti nella sua vita ed anche origine dei suoi errori - perchè era dessa che lo spingeva a desiderare e a figurarsi gli uomini un po’ diversi e un po’ migliori da quello che essi realmente erano - così, lo ripeto, stimo di somma importanza farne qui speciale rilievo.

Il Trattato di diritto penale del Rossi, che, d’altra parte, non era e non doveva essere nel pensiero dell’autore che una specie di prolegomeni di più ampio lavoro, respingendo le vecchie affermazioni che il diritto di punire derivasse alla società dal diritto di vendetta, come avevan sostenuto tutti i vecchi criminalisti, nè dal diritto di difesa, come aveva pensato il Beccaria, nè dal principio di utilità, come asseriva il Bentham, poneva per fondamento di tale diritto l’ordine morale. Quindi l’idea pura della giustizia costituiva la genesi del diritto punitivo, di cui lo stato è il depositario e l’organo. Quindi il dovere dello stato, la missione che esso ha di valersi della forza per l’applicazione della giustizia, la quale punisce e reprime chiunque all’effettuazione della giustizia si ribella o si oppone. In tale sistema l’utilità sociale poteva essere spesso il motore, più spesso ancora la misura delle pene, ma mai il principio genetico e sovrano il quale riposava sulla legge morale.


  1. A proposito della teoria di Malthus ricorda, con una punta d’ironia, l’eclettismo di Pellegrino Rossi anche l’illustre Giovanni Bovio nella sua Filosofia del Diritto, 2a edizione, Napoli, E. Anfossi, pag. 251, accusandolo di tentare eclettismo fra Malthus e Bastiat con piallate che ne levano le asprezze.