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28 pellegrino rossi e la rivoluzione romana

Il Rossi esaminava successivamente, dopo affermato il fondamento del diritto penale, il diritto di vendetta, il diritto di difesa, l’interesse individuale, l’utilità generale. E qui la vigoria e solidità delle argomentazioni adoperate dal Rossi ottennero le lodi anche dei più severi fra i critici di quel libro.

L’autore poscia esaminava il delitto in generale e sotto i differenti aspetti e lo investigava poi e in rapporto ai delinquenti, e in rapporto ai provocatori ed ai complici e in riguardo al male cagionato sia fisico, sia morale, sia misto, sia relativo o variabile, e in riguardo alle sue cause e ai suoi effetti. Da ultimo discorreva della pena, della sua natura, del suo fine, delle sue conseguenze; quindi trattava della legge penale e di chi abbia ad avere la cura di farla e di ciò che essa debba contenere e del come abbia ad essere applicata.

Qui, dopo avere sapientemente e a lungo discusso intorno alla pena di morte e dopo averne riconosciuta ed ammessa la legittimità, egli la voleva mantenuta, ma ristretta a pochissimi casi, augurandosi il giorno in cui potesse essere abolita. In tutta l’opera l’illustre penalista dimostrava, a più riprese, che se il diritto penale è legato alla conservazione dell’ordine, lo è a condizione di non impedire lo svolgimento progressivo dei principi morali della società civile.

«Pellegrino Rossi fin dal 1829 aveva costruito uno dei più splendidi monumenti scientifici, nel quale levandosi al cielo delle credenze morali dell’umanità, non si distaccò dalla terra, non perdè di vista le condizioni pratiche della vita sociale e le esigenze della realità. Avversando le dottrine della difesa diretta e della indiretta, che tutte si riducono al concetto della intimidazione, egli aveva posto a fondamento della scienza penale questa formula, che l'ordine morale richiede la retribuzione del male della pena, per il male del delitto, e che la potestà sociale dee farsi organo di quest’alta esigenza dell’ordine morale nei confini della necessità di conservazione dell’ordine sociale e dell’imperfezione dei mezzi dei quali la società umana può disporre. Questa sua formula egli venne applicando, con logica rigorosa, alle singole quistioni della scienza, analizzò gli elementi tutti del delitto, istituì una critica delle pene principali adoperate dai vari legislatori, formulò dei moniti per la compilazione delle leggi