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capitolo primo 29

sulla penalità e sulle instituzioni giudiziarie in materia penale. Il suo Trattato di diritto penale rappresentò appunto il sollevarsi della scienza del diritto penale dalle anguste concezioni dell’utilismo alla regione delle idee morali, ed esercitò così in Francia come in Italia una grande influenza»1.

Un altro illustre giureconsulto, dopo aver rilevato il carattere e i principi fondamentali del Trattato del Rossi, notava come egli «attribuisse alla società quel diritto che Filangeri attribuiva anche agli uomini fuori di essa, persuaso come esso esigesse una superiorità pel suo esercizio e questa non ritrovarsi che nella sovranità sociale: ma la fallacia di questo principio non vien meno. Nè uno, nè più uomini, nè isolati, nè associati vennero investiti di questo morale ufficio. Hanno soltanto la facoltà di difendere i propri diritti, e la società, se violati, ha, per di più, quello di punirne i violatori»2.

Ma l’utilità sociale c’entrava per qualche cosa anche nel sistema del Rossi, onde non aveva tutti i torti lo Cherbuliez nel rinvenire del benthamismo nel Trattato del Carrarese e non ho torto io quando affermo aver egli avuto sempre in vista l’eclettismo conciliatore, perchè «Pellegrino Rossi, di cui non può ricordarsi il nome senza che ne torni dolorosamente al pensiero la tragica fine, parte dal principio che il male merita male. Per conseguenza afferma non esser punibili se non quelle azioni che contengono la violazione di un dovere. La pena è una riparazione; la società però non ha diritto d’infliggerla se non in vista di un utile sociale. Secondo il Rossi pertanto, affinchè l’autorità sociale possa punire, si richiede: primo, un atto immorale; secondo, che la punizione sia utile alla società. L’utilità sociale in questo sistema non è più la base del diritto di punire; essa è solamente la condizione indispensabile onde il diritto di punire possa verificarsi»3.

L’illustre Faustine Hélie afferma: «noi non conosciamo al-

  1. E. Pessina, Opuscoli di diritto penale, nell’articolo Dei progressi, del diritto penale in Italia nel secolo xix, Napoli, Giuseppe Margheri, 1874, pag. 97 e 98.
  2. P. Ellero, Trattati criminali, Bologna, tip. Fava e Garagnani, 1875, pag. 19 e seg.
  3. T. Canonico, Del reato e della pena in generale, Torino, Unione tipografico-editrice, 1872, pag. 34.