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30 | pellegrino rossi e la rivoluzione romana |
cun libro che abbia avuto resultati più fecondi e più immediati di questo: sembra che tutte le legislazioni penali, accusate da questa voce potente e tradotte alla sbarra dell’opinione pubblica, si siano inchinate dinanzi a questo giudizio sovrano: esse si sono quasi unanimemente trasformate. A partire, infatti, da questo momento gli studi sono cominciati in grande parte degli stati d’Europa sulle leggi criminali e un movimento generale di riforma si è manifestato. In Francia la legge del 28 aprile 1832 ha ben tosto apportato numerose e profonde modificazioni nel nostro codice penale. In Allemagna nuovi codici lungamente preparati sono stati pubblicati nel 1838 in Sassonia, nel 1839 nel Würtemberg, nel 1840 nel Brunswick e nell’Hannover, nel 1841 nell’Assia Darmstadt. Le stesse riforme si sono successivamente compiute in Prussia, in Piemonte, in qualche cantone svizzero, in Spagna e particolarmente in Inghilterra. Noi non pretendiamo affatto che tutte queste nuove leggi, obbedienti a uno stesso pensiero teorico, abbiano avuto per iscopo di formularne l’applicazione: la legislazione positiva non marcia nè così presto, nè così risolutamente. Ma, noi l’abbiamo già detto, fa d’uopo distinguere due punti nel Trattato di diritto penale: la critica energica e vigorosa dello vecchie legislazioni e la esposizione di regole nuove che, secondo l’autore, dovrebbero essere il fondamento di ogni legislazione razionale. Ora se i legislatori, senza rigettare quelle regole, non le hanno sistematicamente applicate, essi hanno almeno riconosciuto alcuni degli abusi che loro erano stati segnalati e li hanno per la più parte tolti. Tale è stato il sensibile progresso operatosi sotto la influenza del libro del signor Rossi; suscitando la discussione dei principî del diritto penale, egli ha condotto a un imperfetto miglioramento ma reale del diritto positivo»1.
Ad ogni modo credo degno di nota il rilievo fatto da un altro caldissimo ammiratore del Rossi e per effetto del quale mi pare che si completi ciò che diceva l’Hélie e si abbia una delle principali ragioni della grande influenza esercitata sullo spirito pubblico europeo dal libro del Rossi. «Nel diritto penale