Pagina:Pellegrino Rossi e la rivoluzione romana I.pdf/91

Da Wikisource.

capitolo secondo 83

alcuna opinione fissa sulle istituzioni che si era date la Francia e sui fondamenti razionali del diritto che esso era incaricato di insegnare? Non doveva egli, in presenza delle fazioni e delle chiesuole, profondamente divise, in mezzo al conflitto appassionato di negazioni e di affermazioni perentorie che esse portavano sui punti più essenziali della carta, essersi formato delle convinzioni meditate e avere il desiderio, provare anzi il bisogno di propagarle col suo insegnamento? È nell'interesse della rinomanza del Rossi che noi abbiamo tenuto a spiegare perchè il suo Corso di diritto costituzionale ha deluso la nostra aspettazione. Sotto l’impero di circostanze sfavorevoli, che non dipendevano dalla sua volontà, egli è rimasto inferiore a sé stesso e ha fatto opera che attesta piuttosto la finezza che la forza del suo spirito, la subtilità piuttosto che la potenza del suo ingegno. Il grosso del pubblico ammirerà, senza dubbio, in quest’opera l’alta intelligenza del professore, la perfetta concatenazione delle sue idee, la chiarezza della sua argomentazione. Noi che abbiamo udito il Rossi a Ginevra, noi cercheremmo, invano, nei quattro volumi del suo Corso quel calore di convinzione, quei movimenti oratorii, quella originalità di espressione e quella profondità di pensiero che tante volte ci hanno attratto e allettato: ma queste tracce puramente formali della situazione personale del Rossi ci sono ancora meno penose che certe reticenze e certe lacune, evidentemente comandate da questa situazione»1.

Le circostanze speciali alle quali allude l’illustre economista ginevrino nel suo profondo e splendido articolo sono due: la prima, la ristretta cerchia assegnata al Rossi nello svolgimento del diritto costituzionale dalla relazione del ministro Guizot che precedeva il decreto reale, ristrettezza che impediva al Rossi di elevarsi ad un insegnamento di carattere generale2; la seconda era costituita dalle relazioni personali e dai doveri di gra-

  1. A. E. Cherbuliez, nell’articolo più volte citato della Bibiothéque Universelle et Revue Suisse, tomo XXX del 1867, pag. 173 e 174.
  2. «... insegnare altamente i principii della libertà legale e del diritto costituzionale che sono la base delle nostre istituzioni... Quanto al suo obietto e alla sua forma — dell’insegnamento — esse sono determinate dal titolo medesimo: è l’esposizione della carta e delle garanzie individuali come delle istituzioni politiche che essa consacra» . Così la Relazione Guizot, pubblicata da esso medesimo, nelle Pièces historiques annesse alle Mémoires. ecc., vol. III, Pièces hist., VI, pag. 379 e 380.