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86 pellegrino rossi e la rivoluzione romana

ricercare — arrampicandosi, però, sugli specchi — le origini del diritto liberale moderno nella storia della Francia medioevale; il non avere potuto combattere come illiberale e pericoloso l’eccessivo vincolo della unità nazionale o il conseguente soverchio accentramento politico e amministrativo; il non aver potuto elevarsi a paralleli comparativi, come avrebbe dovuto, fra la costituzione francese e quelle di altri popoli e specialmente con quella inglese, che egli profondamente conosceva e che prediligeva e che era ed è la vera fonte primitiva di tutti i diritti costituzionali moderni e della quale costituzione inglese il Rossi non potè parlare, perchè avrebbe dovuto schiacciare lo ohauvinisme dei suoi uditori, tutti inebriati della spuma di questo champagne, che la Francia, cioè, fu maestra di libertà alle altre nazioni di Europa e che la carta gallica del 1830 era il non plus ultra del sublime nella storia del sistema costituzionale.

La gravità e serietà di queste censure invano potrebbe essere dissimulata. Anche questa volta Pellegrino Rossi si trovò costretto dalla ferrea inesorabilità di circostanze esteriori ed interiori, le quali gli si imponevano quasi con la sembianza implacabile dell’antica fatalità, a destreggiarsi fra la verità delle dottrine scientifiche e gli espedienti della opportunità e fu costretto, suo malgrado, a cadere ancora una volta nell’eclettismo conciliatore e a calcare la via du juste milieu. Fra il timore di ledere ed esautorare la scuola e il sistema dei dottrinari che egli seguiva ed amava e quello di favorire, con storici paralleli, le aspirazioni e gli interessi della opposizione dinastica e della fremente gioventù repubblicana, tratto, da un lato, dal suo ingegno e dal suo sapere a spaziare nel campo scientifico del sistema costituzionale — del quale egli profondamente conosceva la vera genesi, i principi! fondamentali e le storiche evoluzioni — e rattenuto dall’altro lato dalle gravissime esigenze del momento, dell’ambiente, della gratitudine, cui sopra ho accennato, desideroso di discorrere da par suo del diritto costituzionale complessivamente e dall’alto, e forzato a dibattersi fra le pastoie della storia francese e i particolari della carta del 1830, Pellegrino Rossi, più che un trattato di diritto costituzionale, scrisse un commentario apologetico di quella carta costituzionale. Cosi egli, che avrebbe potuto e saputo assurgere alla elevata e amplissima