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108 il processo di pellegrino rossi

nel palazzo della Cancelleria Apostolica il giorno 15 novembre 1848 intorno alle ore due pomeridiane per ferita prodotta da istromento incidente e perforante, ed in specie esserne convinti colpevoli in seguito di mandato dato ed accettato per spirito di parte Luigi Grandoni e Sante Costantini con pieno dolo; e con minor dolo Ruggero Colonnello, Bernardino Facciotti, Francesco Costantini, Filippo Facciotti e Innocenzo Zeppacori, in applicazione quindi dell’articolo 100 § 2° del Regolamento penale ha condannato e condanna Luigi Grandoni e Sante Costantini alla pena di morte: ed in base al succitato articolo 100 § 2° combinato con l’articolo 13 dello stesso Regolamento ha condannato e condanna Ruggero Colonnello e Filippo Facciotti alla pena della galera perpetua; Francesco Costantini, Filippo Facciotti e Innocenzo Zeppacori ad anni venti’ della stessa pena.

Ha inoltre condannato e condanna tutti i summenzionati colpevoli all’emenda dei danni in favore degli eredi dell’ucciso, ed alla rifazione delle spese alimentarie e processuali verso il pubblico erario da liquidarsi le une e le altre in separata sede di giudizio, come di ragione; nulla innovando sul rimanente di quanto è stato disposto nella primitiva sentenza.

S. Sagretti Presidente, P. Paolini, C. Borgia, D. Bartolini, L. Fiorani, G. Gallo, G. Arborio Mella, L. Valenzi, G. Muccioli, G. De Ruggero, O. Mignanelli, V. Golia».

Fra la dispositiva della prima e seconda sentenza esistono talune piccole differenze di redazione, alcune delle quali dipendono dai due diversi gradi di giurisdizione in cui la causa fu trattata la prima e la seconda volta, altre minori tendono a condurre a stato di maggior precisione alcune locuzioni giuridiche della primitiva sentenza e si potrebbero supporre suggerite da Monsignor Sagretti Presidente dei due Turni riuniti all’estensore di ambedue le sentenze, che deve essere stato indubitabilmente il relatore Monsignor Muccioli.

In atti non esiste traccia dei considerando che precedettero la dispositiva della prima sentenza: ma assai probabilmente essi dovevano essere perfettamente i medesimi che sono premessi in numero di quarantotto alla parte disposi-