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228 il processo di pellegrino rossi


Zeppacori Innocenzo, del fu Filippo, romano di anni 20, Pescivendolo; non che

Contro

Sterbini dottor Pietro, ed altri mandanti, ed esecutori contumaci, ed emigrati

Sulla qual causa il Secondo Turno di questo Supreno Tribunale nel dì 2 Maggio 1854, pronunciò la sua sentenza.

Premesse quindi le solite preci all’Altissimo.

Sentito il rapporto della causa fatto dall’Ill.mo e Rev.mo Monsignore Giovanni Muccioli, Giudice Relatore.

Letta la suindicata Sentenza del 2 Maggio 1854, con la quale venne dichiarato constare in genere di mandato per ispirito di parte dato ed accettato per uccidere il Conte Pellegrino Rossi, non che dell’eseguita morte del medesimo, mediante istromento incidente e perforante, avvenuta in Roma nel Palazzo della Cancelleria Apostolica, il giorno 15 Novembre 1848, e come colpevoli di detto omicidio con animo deliberato, e per spirito di parte vennero condannati in qualità di mandatari Sante Costantini ad unanimità di voti, ed a maggioranza di voti Luigi Grandoni alla pena dell’ulultimo supplizio ; non che come complici nel prefato misfatto Ruggero Colonnello e Bernardino Facciotti alla galera perpetua ; Francesco Costantini, Filippo Facciotti, ed Innocenzo Zeppacori ad anni venti della stessa pena, ordinando in pari teigpo che si proseguano gli atti a forma di legge contro i Contumaci, e chiunque altro inindiziato nel su espresso delitto.

Viste e ponderate le risultanze processuali.

Visti i Verbali d’Udienza del 24, 27, 28, 29, 30 Marzo 5, 7, 26, 28, 29 Aprile, e 2 Maggio 1854.

Udite le Conclusioni Fiscali.

Ascoltate le verbali deduzioni defensionali del signor Avvocato Pietro Gui per Luigi Grandoni, Sante Costantini e Francesco Costantini; del signor Avv. Pietro Frassinelli per Ruggiero Colonnello, ed Innocenzo Zeppacori ; del signor Avv. Giovanni Sinistri per Filippo e Bernardino Facciotti ;

Ricevuta da tutti i predetti Signori Difensori la dichiarazione di non avere altro da aggiungere, avendo avuto per gli ultimi la parola.

Chiusa la discussione e rimasti soli i giudici per deliberare

INVOCATO

IL NOME SANTISSIMO DI DIO

A Turni riuniti il Supremo Tribunale ha reso, e pronunciato la seguente