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16 il processo di pellegrino rossi

neste conseguenze dei loro progetti che esistevano, certamente estensivi ad una sanguinosa rivoluzione.

Doveva, dunque, il Fisco seguire piuttosto le menzognere e interessate affermazioni di un infame come Filippo Bernasconi anzichè quelle oneste, logiche e veritiere di un integro uomo come Francesco Pentini?...

Conseguenza immediata e legittima dell’errore di concetto è l’errore di metodo; dappoichè da quelle premesse il Giudice Istruttore Laurenti fu tratto a forza a seguire l’immaginoso fanfarone Agostino Squaglia, a prendere le false deposizioni del Bernasconi come vangelo e sotto al braccio a questo sfrontato lenone, fu costretto a procedere in tutte le sue fallaci deduzioni, in tutte le sue sconnesse illazioni, sempre in lotta colle resultanze storiche del processo, per giungere, incespicando, balenando, barcollando, non a rigor di logica, a base di prove e per convincente ragionamento, ma per cervellotiche e illegittime affermazioni e — è doloroso il dirlo — con frequenti sleali e manifeste falsificazioni che io mostrerò ai lettori, alla mèta prestabilita.

L’avvocato Laurenti come Giudice Istruttore del Governo pontificio, nell’interesse di questo Governo, doveva, per le ragioni sopra accennate, fare così: e sta bene: ma la storia non può non. trovare biasimevoli e l’errore di concetto e l’errore di metodo: l’avvocato Laurenti sarà stato un abilissimo Fiscale, ma senza dubbio, fu un pessimo storico, non totalmente per colpa sua, ma nella parte della slealtà, proprio e unicamente per eccesso di zelo, che va ascritto a colpa sua.

E tutta colpa sua poi fu la forma con cui è compilata la Relazione, soverchiamente lunga, disordinata, ingarbugliata, con frequenti ritorni sui propri passi e per conseguenza con ripetizioni inutili e fastidiose e per effetto delle quali egli percorre quasi tre volte la stessa strada, citando — con disordine cronologico, per seguire il suo filo, diciam così, logico — le testimonianze, che è poi costretto a citar nuovamente due, tre, fin quattro volte.

Nel Prospetto il Laurenti stabilisce resultare dagli atti:

  § 1° Che l’assassinio del Rossi fosse l’effetto di una co-