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68 il processo di pellegrino rossi

Paolini Presidente, Luigi Fiorani, Giacomo Gallo, Giovanni Muccioli, Orazio Mignanelli e Vincenzo Golia tutti in qualità di Giudici, con l’intervento degli Ill.mi e Rev.mi Monsignori Bonaventura Orfei1 Procuratore dei poveri e Pietro Benvenuti2 Procuratore Generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica e degli Ecc.mi signori avvocati Pietro Frassinelli, Pietro Gui e Giovanni Sinistri difensori di Ufficio3, assistendo l’infrascritto Notaio Cancelliere,

  1. Per effetto del Regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831 e del Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832 furono creati i due posti di Avvocato Generale dei Poveri e di Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica con lo stipendio — per quei tempi vistosissimo — di cento scudi al mese, i quali posti venivano conferiti a due avvocati concistoriali, che non erano preti, ma laici e cittadini e spesso anche padri di famiglia e prendevano, nondimeno, il titolo di Monsignore, vestivano l’abito talare soltanto durante l’esercizio del loro ufficio ed erano, perciò, detti Monsignori di Mantellone.
       Nel 1854 ricopriva l’ufficio di Avvocato Generale dei Poveri, Monsignor Bonaventura Orfei.
       Egli era uomo di mediocre ingegno e cultura, d’animo piuttosto buono, ma era scarso di energia e non si segnalò per vigoria soverchia di orazioni difensive, sebbene adempisse, il meglio che sapeva e poteva, il compito dalla legge assegnatogli.
  2. L’ufficio di Avvocato Generale Fiscale era sostenuto nel 1854 da Monsignor Pietro Benvenuti. Di ingegno che non si sollevava di molto sulla media della mediocrità, non possedendo neppure una profonda ed ampia cultura giuridica, si sorreggeva nell’ufficio assegnatogli per certi impeti e scatti di combattività del suo temperamento, assai adatto a sostenere le ragioni del Fisco, per essere poco accessibile alla tenerezza e alla compassione. Per istinto, educazione, tradizione e convinzioni devoto al governo pontificio e tendente a reazione.
  3. All’ufficio della Procura dei Poveri appartenevano avvocati penalisti, che avevano uno stipendio dal Governo per le difese di ufficio. L’istituto della Procura dei Poveri era sorto nel 1832 in base alle due leggi sopra citate: e tale istituto durò sino al 1° marzo 1871, giorno in cui entrò in vigore il procedimento penale italiano.
       Al tempo in cui si discusse innanzi al Supremo Tribunale della Sacra Consulta il processo per l’uccisione di Pellegrino Rossi ne facevano parte anche gli avvocati Frassinelli, Gui e Sinistri, che furono destinati di ufficio a difendere i quindici imputati.
       L’avvocato Pietro Frassinelli era fornito di ingegno naturale, se non straordinario, certo vivo e svegliato: non aveva larga cultura nè giuridica, nè letteraria e la sua difesa stampata del Colonnello, del Zeppacori, del Capanna, del Selvaggi e del Papucci, abbastanza abile e vigorosa per argomentazioni, è scritta difatti, assai male. Per altro era pronto di parola e spigliato. Subì nel 1865 un processo poco onorevole e fu revocato dalla Procura dei Poveri.
       L’avvocato Pietro Gui, nato a Roma il 7 giugno 1812 per gagliardia di ingegno limpido e equilibrato, per integrità di animo, per ampia dottrina non soltanto giuridica ma anche letteraria e per alta, serrata e ornata eloquenza, era, a quel tempo, insieme con l’avvocato