Pagina:Progetto della strada di ferro da Milano a Como.djvu/14

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occorrenti, ed il progetto d’esecuzione delle opere anche prima dell’attivazione della società suddetta.

14.° Onde facilitare il rilievo del regolare progetto d’esecuzione non che gli andamenti dei lavori sarà cura speciale delle rispettive Delegazioni provinciali di emanare le opportune circolari ed avvisi alle autorità subalterne come si fece per la costruzione della consimile strada di Boemia, cosicchè gl’intraprenditori abbiano da trovare appoggio e protezione presso il Governo.

15.° La R. Finanza nella percezione dei diritti daziarj ad essa spettanti sulle merci od altro, e l’I. R. Polizia nelle ispezioni di suo istituto ai passeggieri viaggianti sulla strada di ferro dovranno usare tutte le possibili facilitazioni, ed in ogni caso durante le corse non potrà mai aver luogo alcuna fermata per tali oggetti nei punti intermedj dello stradale, ma tutte le incumbenze di Polizia e di Finanza verranno disimpegnate dai rispettivi agenti alle stazioni di partenza e d’arrivo d’ogni convoglio o d’ogni carro o carrozza viaggiante sulla strada di ferro.

16.° Volendosi particolarmente favorire la costruzione della suddetta strada di ferro e la città di Como in vista anche delle sue circostanze speciali qualora la strada entri per non più d’un miglio nel circondano confinante stabilito dai veglianti Regolamenti di Finanza, tanto la detta strada che i piazzali di carico e scarico addiacenti, come pure la stessa città di Como non saranno considerati come facenti parte del circondano confinante, restando così facilitato il trasporto dei prodotti nazionali.

17.° Per tutte le liti che insorgessero tra la compagnia della strada di ferro e qualunque terzo resta fissato quale unico foro speciale il Tribunale mercantile di Milano. I privilegiati potranno per le occorrenti riparazioni chiudere la strada pel tempo conveniente: così pure potranno per la costruzione, riparazione e manutenzione della strada scavare pietre, ghiaja e sabbia ove troveranno il luogo più opportuno, compensando l’occupazione del terreno colle stesse facilitazioni come pel terreno occorrente per la costruzione della strada. Sarà pure facoltativo ai privilegiati valersi dell’opera dei militari per la costruzione della strada ove lo trovassero conveniente, prevj i concerti da prendersi coi rispettivi capi.