Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/24

Da Wikisource.
24
 
 


annotando quindi la misura, e allibramento in carattere corrente ben chiaro, e intelligibile senz’alcuna cancellatura.

53.

La misura, e allibramento si dovrà replicare in cifra per cadun fondo, e in colonne distinte, per quindi formare per cadun possessore i sommarj dell’importare della misura, e allibramento, o estimo di tutt’i suoi fondi, e poscia portare i sommarj in altre due distinte colonne aperte, chiudendole in fine d’ogni facciata coll’opportuno sommario, per indi replicarlo a capo della susseguente pagina, all’oggetto di potere scorgere riunito nell’ultima facciata del catasto il totale della misura, e dell’allibramento, o estimo dell’intero territorio.

54.

Tutt’i beni da chiunque posseduti, niuno escluso, nè riservato, ancorchè proprj delle comunità, saranno indistintamente descritti ne’ catasti, e a tutti, oltre alla misura, si applicherà l’estimo, ancorchè si dovessero lasciar esenti: se però si tratterà di nuda ghiaia, o rocche vive, si lascierà la colonna del registro, ed estimo in bianco.

55.

Non solamente dovranno descriversi nel corpo del catasto secondo l’ordine prescritto i prementovati beni, che si potranno intanto, e sinchè venga altrimenti provvisto, lasciare esenti in tutto, o in parte da’ carichi; ma se ne farà altresì lo stato a parte in fine del medesimo, con replicare alla colonna di caduno de’ possessori, e per ciascun fondo le stesse identificazioni, misura, estimo, e allibramento, e in sostanza le medesime scritturazioni già espresse nel ca-

 
 
tasto,