Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/25

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tasto, con l’avvertenza però di ridurgli in distinte classi relative a’ rispettivi titoli di esenzione; talmente che col mezzo de’ sommarj si possa facilmente riconoscere non solamente per cadun possessore, ma ancora per ogni classe la rispettiva quantità in misura, e allibramento, o estimo de’ beni posseduti esenti in tutto, o parte per qualità feudale, ecclesiastica, per causa di privilegio, convenzione, o per qualunque altro titolo admesso colla riserva delle ragioni del fisco, e del pubblico; e quindi si possa riconoscere altresì per ogni territorio la totale distinta misura, allibramento, o estimo de’ beni, che si lasciano intanto gioire dell’esenzione.

Non dovranno però comprendersi in questi stati i beni esenti per titolo temporario, quale si è quello degl’immuni pel numero di dodici figliuoli.

56.

Oltre le regole finquì divisate dovrà il Geometra osservare quel di più, che sarà convenuto ne’ capitoli dall’Intendente approvati sul punto dell’applicazione dell’allibramento, registro, o estimo, ponendo opera, che la scritturazione sia sempre correlativa a’ colonnarj, libri figurati, e alla mappa, o sia a’ numeri di essa. Di tale catasto ne ricaverà una copia per essere consegnata a’ suddetti archivj camerali. Ambedue le copie poi saranno autenticate con dichiarazioni di aver desunto il catasto in dipendenza della misura generale, con formazione di mappa, rapportandosi a’ verbali in piè di essa esistenti; oltre di che spiegherà nel rispettivo volume la quantità de’ fogli, onde consta.

 
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57.