Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/8

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a’ loro proprj beni; con dichiarazione, che, non comparendo il possessore, o alcuno per esso, dovrà il Geometra attenersi a quanto verrà significato dall’indicante della comunità: e succedendo poi qualche errore nella misura de’ fondi del non intervenuto, se ne farà seguire la riparazione con nuova misura a di lui spese.

15.

Spetterà al Geometra (con partecipazione al consiglio) di far affiggere detti avvisi sempre un giorno prima, con accennare in essi distintamente la regione, nella quale continuerà nel dì susseguente l’operazione, determinando tutt’ora le regioni consecutivamente, e mai per salto: e ciò non solo ad oggetto, che la misura abbia ad essere unita il più che si possa; ma altresì perchè i proprietarj, sentendo innoltrarsi l’operazione ai loro fondi, sieno più in grado di conciliare i loro affari coll’obbligazione del loro intervento.

16.

Saranno misurate tutte le pezze di terra componenti il territorio secondo l’estensione, e possesso de’ rispettivi proprietarj; e se ne spiegheranno le spezie, se arative, prative, e simili: e quando un fondo, tuttochè d’un solo possessore, contenesse diverse spezie, dovranno essere distinte giusta il loro aspetto di coltura: e se tra’ possessori venisse eccitata controversia per la maggiore, o minore estensione de’ loro terreni; non verrà perciò ritardato il proseguimento della misura: bensì verranno interinalmente divisi secondo la divisione apparente sul suolo, e quindi nel libro di memorie come controversi, nominando i possessori, con obbligo di poscia aggiustare

 
 
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