Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/9

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le partite, se concorderanno, o faranno risolvere la quistione prima del compimento della misura. Che se per tal fatto dovesse il Geometra devenire a qualche operazione sul luogo del luogo, se a richiesta de’ possessori sarà a carico di questi, e non del pubblico la trasferta.

17.

Sarà pur anche tenuto il Geometra di misurare gli alvei de’ fiumi, e torrenti colla loro rispettiva ragione, i rivi, e strade sì regie, che pubbliche, o comunali coi loro fossi, le roggie, o siano bealere, le chiese, ovvero cappelle: ben inteso, che riguardo ad esse basterà ne rilevino l’esteriore loro circonferenza.

18.

Parimente dovranno misurare i capo-luoghi, formandone prima la circonferenza, con annotarvi la larghezza delle strade, vicoli, e piazze, indi le chiese, e cimiterj nel loro esteriore, e così pure la superficie occupata dalle case esistentivi, e da’ giardini, ed altri siti coltivati, segnandone le divisioni secondo la porzione rispettivamente posseduta: avvertendo però di segnare bensì nella mappa il perimetro del capo-luogo, ma quanto alla delineazione delle contrade, e anche de’ caseggiati, giardini, e simili, di formarla in un angolo di essa separatamente col mezzo di una scala più estesa, affine si possano più facilmente scorgere le divisioni tra un possessore, e l’altro, e anche applicarvisi i numeri senza confusione.

19.

Quanto poi alle case, cascine, orti, aie, fabbriche civili, e giardini sparsi nella campagna ne sarà misurata,

 
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