Pagina:Regolamento Biblioteca Lazzeriniana.djvu/5

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Art. 7. — La Giunta di vigilanza delibera:

a) sopra i più importanti lavori della sede della Biblioteca;

b) sull’acquisto dei libri proposti dal Bibliotecario;

c) sulle norme da seguirsi per la compilazione e trascrizione dei cataloghi;

d) sui bilanci preventivo da farsi nel dicembre e consuntivo nel gennaio;

e) su quanto si riferisce al personale ed ai regolamenti.

CAPITOLO III.

Ordinamento interno.

Art. 8. — Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella Biblioteca sono affidati per la custodia e conservazione al Bibliotecario o a chi ne fa le veci.

Art. 9. — Ogni opera che entri in Biblioteca dovrà essere subito collazionata, ed oltre il bollo particolare portante il nome della Biblioteca impresso sul frontespizio, dovrà portare il numero progressivo sotto il quale fu notata nel registro d'ingresso.

Art. 10. — La Biblioteca deve possedere così delle opero a stampa come dei manoscritti separatamente un catalogo alfabetico secondo un’unica serie e un catalogo ordinato sistematicamente per materie.