Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/160

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- 185 - Art. 43

ziata da un dirigente e l’attivazione o la cessazione del servizio normale sarà effettuata come è detto per le assuntorie all’art. 41.21 sostituendo, nei telegrammi, la parola «capofermata» a quella «assuntore».

5. Alcune case cantoniere, indicate in orario, sono abilitate al servizio viaggiatori e bagagli ed i treni vi fermano per effettuare tali servizi.

L’agente preposto alla casa cantoniera non ha ingerenza nella circolazione dei treni; però quando la casa cantoniera è provvista di segnali di protezione, i quali dovranno in tal caso essere normalmente disposti a via libera, il suddetto agente dovrà osservare nella manovra dei segnali fissi le prescrizioni stabilite dal Regolamento sui Segnali per le fermate provviste di segnali fissi di protezione disposti normalmente a via libera.

Se la casa cantoniera è invece sprovvista di segnali fissi, la protezione di un treno che sostasse oltre il tempo assegnatogli in orario sarà fatta con segnale a mano come se il treno fosse fermo in linea.

Il capotreno dovrà accertarsi che alla protezione del treno fermo sia stato provveduto coi segnali fissi o col segnale a mano secondo i casi.


Art. 43.
Disabilitazione delle stazioni dal servizio movimento.


1. Le stazioni possono essere disabilitate dal servizio movimento per alcuni periodi della giornata anche se i treni vi hanno fermata.