Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/58

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- 83 - Art. 15

straordinario, od alla stazione d’origine del treno se sullo stesso circuito omnibus, indicando gli incroci fissati in esse col treno straordinario. Inoltre le stazioni d’incrocio debbono confermare anche alla stazione precedente atta agli incroci, dalla parte dell’arrivo dello straordinario.

La conferma sarà data col telegramma:

Formula 18: Inteso oggi .... data (domani.... data; nella notte dal ..... al .....) tr. ..... straordinario ed occorrendo che incrocia a ..... tr. .....

Agli effetti della conferma della effettuazione, sulle linee a semplice binario, sono sempre da considerarsi d’incrocio le stazioni capotronco, quelle di diramazione con un tratto comune alle due linee, le stazioni origine di treni in direzione opposta allo straordinario, le stazioni di passaggio dal semplice al doppio binario, quelle estreme del foglio dell’orario di servizio o termine di corsa dello straordinario e quelle capocircuito.

Anche queste stazioni, quando nell’orario di servizio non risultino in esse indicati incroci con lo straordinario, ne confermeranno la semplice effettuazione dando però la conferma stessa anche alla precedente atta agli incroci.

12. Anche quando l’annuncio d’effettuazione di uno straordinario è fatto per iscritto, le conferme debbono essere date come se l’annuncio stesso fosse stato trasmesso per telegrafo. È ammesso pure che le conferme siano date per iscritto a mezzo di treni; in tal caso