Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/17

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tativi importanti ipoteca, non faranno come avanti menzione anche dell’ora, in cui sono seguiti.

3.

Si esprimeranno altresì ne’ contratti in carattere disteso, e non in cifra le somme cadenti nell’obbligazione, liberazione, o nella disposizione qualunque siasi.

4.

[Rex Car. Em.
23 Mar. 1732
]
Non sarà lecito a’ Notai di ceterare le clausole degli atti, e contratti, né di scriverne le minute nelle parti essenziali con abbreviature, o non facili ad essere intese, o suscettibili di doppia significazione sotto la pena di scudi dieci, e quindi si avrà per affatto abolita la pratica di ricevere gl’instrumenti, come suol dirsi, in tessera, la quale contro gli ordini per l’addietro pubblicati è invalsa in alcune delle provincie de’ nuovi Stati.

5.

[Amed. VIII
Rex Car. Em.
]
Le minute de’ contratti, od atti, che si riceveranno da qualsivoglia Notaio dovranno essere distese in lingua volgare: non si lascierà in esse alcun vacuo, che non sia lineato: non vi si faranno abrasioni di sorte alcuna, e non potranno praticarsi cancellature tali, che non possano distintamente leggersi per riconoscere quello, che contenevano le parole cancellate.

6.

[Rex Car. Em.
8 April. 1739
]
Ne’ contratti importanti traslazione di dominio de’ beni situati in que’ territorj, per cui sarà stata formata la mappa, dovrà il Notaio esprimer il numero di essa per designarli sotto pena di uno scudo in caso di contravvenzione.

7.

[Rex Victor. Amed.
Const. 1729
]
Si leggerà ogni minuta, e pronunzierà dal Notaio a chiara, ed intelligibile voce in presenza delle parti, e de’ testimonj con ispiegare alle persone rurali, ed idiote nella lingua loro propria la sostanza, e la forza degli atti, e contratti, e de’ patti, e condizioni essenziali, aggiungendo, diminuendo, o variando la minuta, secondo la volontà de’ contraenti, il che però si farà con