Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/18

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postille a piè della minuta prima delle soscrizioni, o segni delle parti, e de’ testimonj, e non già nel corpo di essa.

8.

[Rex Car. Em.
29. Mart. 1743.
]
A piè delle minute, e prima della sottoscrizione delle parti esprimeranno i Notai l’importare del giusto dritto dell’insinuazione, il quale sarà diviso in più categorie, quando si tratterà di contratti, od atti, per li quali è dovuto più d’un dritto, e tal’espressione si riporterà pure nelle copie, che si spediranno tanto per l’uffizio dell’insinuazione, che per le parti sotto pena di lire venticinque.

9.

[Car. Em. I.
28. Apr. 1610.
Rex Car. Em.
]
Soscritti, o segnati che sieno gli atti, e contratti rispettivamente da’ testatori, contraenti, e testimonj, secondo che sapranno, o non sapranno scrivere, si soscriverà tosto manualmente dal Notaio la minuta originale, esprimendo nella sottoscrizione il suo nome, e cognome.

10.

[Rex Victor. Amed.
Const. 1729.
]
Occorrendo qualche variazione dopo la soscrizione, si porterà nuovamente dopo la medesima la postilla, o variazione, e quella si farà nuovamente soscrivere, o segnare dalle parti, e da’ testimonj, purché ciò segua avanti che le parti sieno divertite ad altri atti, e si soscriverà anche dal Notaio stesso manualmente, come si è detto di sopra.

11.

[Rex Car. Em.]Allorché non si tratterà di mera correzione di materiali errori, ma di variare, ed alterare qualche patto, clausola, od espressione sostanziale dell’atto, e contratto, non potrà la variazione, ed alterazione eseguirsi per mezzo di semplice cancellatura, ancorché lasci distintamente leggere le scritturazioni cancellate, ma dovrà farsi col mezzo di postilla nella maniera avanti espressa.

12.

[Rex Car. Em.
30. Jan. 1739.
]
Rispetto alle date, che sono così sostanziali agli atti, e contratti, dovrà osservarsi tutto ciò, che si è di sopra prescritto