Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/45

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5.

Quanto a’ contravventori, a’ quali si è nel presente Regolamento imposta la pena della privazione dell’uffizio, se non ne saranno proprietarj, avrà luogo quella di scudi sessanta, e della inabilitazione ad esercitarlo.

6.

Se non si potranno dai condannati conseguire le penali, si puniranno i medesimi dalla Camera colla pena sussidiaria della privazione dell’uffizio, e dell’inabilitazione a poterlo esercitare, o colla semplice sospensione secondo le circostanze de’ casi, anzi eccedendo dette pene gli scudi ducento, saranno condannati nella prigionia a tempo.

7.

A quest’effetto nelle ordinanze di condanna saranno assegnati i rei a far fede del pagamento della pena, od avanti gli stessi Conservatori, e Delegati, o nel registro dell’Attuaro Camerale entro un adequato termine, con comminazione, che s’intenderanno assegnati a comparire al giorno, ed ora certi, che saranno prefissi avanti la Camera, ed al banco dell’Attuaro suddetto per ivi dir cause in contraddittorio del Proccuratore Generale di S. M., per le quali non debbano venir condannati in quella pena sussidiaria, che sarà di ragione, la quale verrà decretata anche in loro contumacia.

8.

Ogni qual volta consti alla Camera per mezzo di sommarie informazioni, e delle relazioni degli uffizj del Tabellione, o rimostranze de’ collegi, od Insinuatori, che qualche Notaio per decrepità, abituali indisposizioni, cessazione di stato laicale, o per altre cagioni si rendesse inabile, od insufficiente ad esercitare il Notariato, o per condanna in pene infami, o per delitto, che rechi infamia, o per arti vili venisse ad esserne indegno, passerà ad inibirgliene l’esercizio.