Pagina:Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi.djvu/9

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di furto, ed in tale caso i Contravventori oltre alle pene determinate dalla legge, dovranno restituire gli oggetti raccolti ed esportati.

Art. 23. Cadranno in contravvenzione tutti coloro che andando alla caccia dei tartufi o trifole non si serviranno della guida del Cane a ciò ammaestrato, e non chiuderanno immediatamente tutti i buchi formati nei Campi, Vigne, Ripe, Argini, e Prati, e formeranno in qualsiasi modo guasti nei terreni altrui.

Art. 24. Sul finire d’ogni anno sarà obbligo a tutti li Proprietari di far svellere dalle loro piante od arbusti (eccettuate le piante dei boschi) e quindi abbruciare tutti i nidi dei Bruchi o Gatte od altri insetti nocivi, e per tale effetto sarà cura del Sindaco di rammemorare particolarmente quest’obbligo a ciascun proprietario con ordinare ogni anno a tempo opportuno le pubbliche grida, e manderà eseguire la detta operazione a spese di coloro che non l’avranno eseguita entro il periodo d’una settimana dal dì delle grida.

Art. 25. I Pastori col loro gregge non potranno aver transito più di due volte all’anno per questo territorio coll’obbligo a colui che loro darà ricetto per una notte di mandarli dal Sindaco a consegnarsi, e nel partirsi da questo luogo dovranno tenere la Strada Comunale più breve che tende alla loro destinazione, e non sarà loro lecito di pascolare il gregge su questo territorio in qualsiasi modo, e per qualsiasi tempo.

Art. 26. È vietato sotto qualsiasi pretesto di introdursi nei fondi altrui a cavallo, con bestie aggiogate o non, con carri, barocci. È parimenti vietato d’introdurvisi semplicemente a piedi e senza bestie di sorta a causa di passaggio, quando i detti fondi sieno seminati, od i frutti pendenti, od il proprietario ne abbia fatta proibizione espressa ovvero con segni, a meno che gli intrusi sieno muniti della voluta licenza in scritto dal proprietario del fondo.

Art. 27. È proibito il pascolo di qualsiasi sorte di pollame nei fondi altrui pendenti i raccolti, cioè erba, grano, uva, meliga, e simili come pure nei seminerii d’ogni genere.

TITOLO TERZO

CAPO UNICO

Delle Pene

Art. 28. Per l’accertamento delle contravvenzioni ed infrazioni al presente Regolamento si osserverà il disposto degli articoli 177 e seguenti della Legge Comunale 7 ottobre 1848.