Pagina:Regolamento per il pubblico tiratoio dell'arte della lana di Prato.djvu/10

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23. Esclude i tessuti e le lane in filo che dal Regolamento non sono ammesse nello stabilimento c ne ordina la immediata esportazione dal medesimo. Sorgendo contestazione fra il custode e l’esercente sulla qualità o natura di tali generi ne referisce alla Deputazione, la quale decide inappellabilmente.

24. Ordina e procura la remozione di qualunque qualità di lana o di tessuto che fosse stata sciorinata o depositata sul lastricato del Tiratoio senza il prescritto permesso.

25. Procura l’osservanza dell’orario, invigila al buon ordine nello stabilimento e suoi annessi, sulla condotta del personale di servizio, al buon uso degli arnesi, informando la Deputazione degli abusi o inconvenienti che si verifichino

26. Informa pure la Deputazione delle riparazioni occorrenti al fabbricato e agli istrumenti.

27. Alla fine di ciascuna settimana rimette ai Deputati la nota del muovimento settimanale nel modello a tale scopo stabilito.

28. Riscuote le tasse dovute per ritirature e nolo di stanzoni e lastrico da coloro che ne offrono l’immediato pagamento e ne rilascia ricevuta staccandola da un Registro a matrice ed ogni quindici giorni versa nella Cassa Comunale le somme riscosse.

29. È in obbligo di tenere i seguenti registri:

(a) Giornale delle ritirature in cui per ordine di data e senza lacune dovrà giornalmente e volta per volta che sieno presentate, registrare i mandati e le domande per ritirature notando il numero della domanda, il nome e cognome del proprietario, il giorno dell’introduzione, il numero e la qualità delle pezze alle quali assegnerà per specie un numero d’ordine progressivo annuale.

Nella pagina di contro a quella in cui è fatta la registrazione, lasciata bianca, noterà il giorno della riconsegna, il nome della persona cui ciascuna pezza venne riconsegnala e in una speciale colonna la tassa dovuta.