Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/30

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scandole, che si conducano a vender siano, e debbano esser di longhezza de piedi due, e mezzo alla mesura di Trento antichissima, e quello, che ne portarà di minor mesura, ò condurrà, paghi alla Communità carentani otto per ogni fasso, il qual fasso anco deve esser cento scandole.

Del numero de Cerchij.

CAPITOLO LXXV.


XXX. ITem noi statuimo, ed ordiniamo, che li cerchij delle castellade, e delli bottesini picioli siano per ogni fasso trenta, e li altri cerchij per ogni altro vaso eccettuando ceuri, ò tinaci, siano almeno al numero di vintiquattro per mazzo, over dodeci per ogni fasso, e quello, che ne condurrà di minor numero, paghi, ed incorra nella pena predetta, e perda li cerchij, d'ogni sorte debbano radoppiarsi un brazzo dalla stropa, dove se ligano, sino alla ponta, sotto l'istessa pena.

Del numero delle Strope.

CAPITOLO LXXVI.


XXXI 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che le strope tagliate per ligar li cerchi per ogni mano siano almeno vintisette, sotto pena de grossi due per ogni mano.


Di