Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/22

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rubbasse Uve, ò altri frutti, e quelli, ò quelle venderà, ò donerà maliciosamente essendo nella saltaria paghi carentani dodeci, per ogni Uva, e per ogni pomo, pero, figo alla Communità se de dì, se di notte paghi il dopio, e refaci il danneggiato nel dopio, e se non potrà paghar sia posto in berlina, ed ivi rimangha al arbitrio delli Sindici, e Consoli, secondo che ricerca il delitto, e se insieme in una volta robbarà dieci Uve, pomi, fighi, o peri, paghi come nel prossimo Statuto, e sia posto in berlina e sia bandito per cinque anni, e la pena sia duplicada, se saranno luoghi circondati, nè si credi al padron della licentia, come di sopra nel prossimo Statuto. Item, è se il Saltar non provederà diligentemente, e ricercarà quelli, che fanno danno ò fraude nella sua, ò altra Saltaria, sia condannaro in carentani vintiquattro, e restituisca il danno al danneggiato nel dopio, e se non potrà paghar sia posto alla berlina, e si credi come di sopra è detto delli palli, e se non saprà nominare il danneggiante, e non sij in colpa, all' hora refaci solamente il danno al danneggiato.

Di quelli, che robbano erbe da mangiare, ò rave.

CAPITOLO LVI.


XV. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che chi robberà rave, ò erbe da mangiar, o rose, zei e si-


mili