Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/4

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voto, è escluso dalle Assemblee Primarie e Comunali, e da ogni fusione pubblica per venti anui, e io caso di recidiva sarà escluso per sempre.


TITOLO IV.

Assemblee Elettorali.


33. Ciascuna Assemblea Primaria nomina un Elettore in ragione di 200 Cittadini presenti, o assenti, i quali abbiano diritto di dar voto nella detta Assemblea. Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un Elettore; se ne nominano due dal 301. fino ai 500; tre da 501 fino ai 700; quattro dai 701 fino ai 900.

34. I Membri delle Assemblee Elettorali sono nominati ogni anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l’intervallo di due anni.

35. Nessuno potrà, essere nominato Elettore, se non ha 25 anni compiti, e se oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino Cisalpino, non unisce una delle seguenti condizioni, cioè: ne’ Comuni di più di 6m. abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario d’un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 150 giornate di lavoro; oppure di essere locatario di una abitazione, o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 150. giornate di lavoro.

Nei Comuni al disotto di 6m. abitanti, quella d’essere proprietario, o usufruttuario di un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 100. giornate di lavoro, oppure di essere locatario di una abitazione, o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro.

In ogni caso dovrà possedere un fucile d’ordinanza e la divisa nazionale, o almeno i paramani, ed il colletto d’uniforme. Ciò non avrà effetto che dopo il terzo anno della Repubblica.

Riguardo a quelli, che saranno nel tempo stesso proprietarj, o usufruttuarj da una parte e locatarj, affituarj, o massari dall’altra, le loro facoltà a quelli diversi titoli saranno cumulate fino alla tassa necessaria per stabilire la loro eligibilità.

36. L’Assembela Elettorale di ciascun Dipartimento si unisce ai 20 Germile (9 Aprile) di ciascun anno, e termina in una sola sessione di 7 giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni da farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

37. Le Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezini delle quali sono esse incaricate; non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

38. Le Assemblee Elettorali non possono corrispondere fra di loro.

39. Sciolta un’Assemblea Elettorale, nessun Cittadino stato membro della medesima può prendete il titolo di Elettore, né unirsi in tale qualità a quelli, che sono stati con lui Membri di quella stessa Assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

40. Gli atticoli 19. 21. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 31. e 32. dei titolo precedente sulle Assemblee Primarie sono comuni alle Assemblee Elettorali.

41. Le Assemblee Elettorali eleggono secondo il bisogno: 1. I Membri del Corpo Legislativo, cioè i Membri del Consiglio de’ Seniori, quindi i Membri del Gran Consiglio. 2. Membri del Tribunale dì Cassazione e loro supplementarj; 3. gli Alti Giurati; 4. gli Ammistratori de’ Dipartimenti; 5. il Presidente, L’Acculatore Pubblico, ed il Cancelliere del Tribunale Criminale; 6. i Giudici de’ Tribunali Civili, ed i loro supplementarj.

42. Allorchè un Citt. è eletto dalle Assemblee Elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, demissionato, o destituito, si confidera eletto per quel solo tempo, che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

43. Il Commissario del Direttorio Esecutivo, presso l’Amministrazione di ciascun Dipartimento, è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informare il Direttorio del trmpo, in cui si aprono, e si chiudono le Assemblee Elettorali. Il detto Commissario non può arrestarne, o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni, ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna sessione nel termine di 24 ore successive, ed e tenuto di denunziare al Direttorio le infrazioni, che si fossero fatte all’Atto Costituzionale. In tutti i casi il solo Corpo Legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle Assemblee Elettorali.


TITOLO V.

Potere Legislativo — Disposizioni generali.


44. II Corpo Legislativo è composto attualmente d’un Consiglio de’ Seniori al num. di 40. ed al più fino a 60, e di un Gran Consiglio al num. di 80 ed al più fino a 120.

45. II Corpo Legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de’ suoi Membri, nè a chicchessia alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla prelente Costituzione.

46. Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati esercitare il potete esecutivo, nè il potere giudiziario.

47. Sono incompatibili la qualità di Membro del Corpo Legislativo e l’esercizio di un’altra funzione pubblica, eccettuata quella d’Archivista della Repubblica; come pare è incompatibile la qualità di ministro di culto obbligato a residenza.