Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
33 |
D. — SEGNALI DI COMUNICAZIONE
NEI CONVOGLI.
Art. 24.°
Quando un agente di servizio al Convoglio si accorge di qualche fatto, pel quale si richieda o si ritenga prudente di arrestare o far rallentare il Convoglio, egli deve chiudere anzitutto il freno a sua portata e quindi esporre, agitandolo, il segnale d’arresto o di rallentamento dalla parte ove più facilmente possa essere veduto dal Macchinista o dai Guardiani.
Il Conduttore-capo, in tale circostanza, facendo continuare da altro agente l’esposizione dei segnali, deve procurare di accostarsi quanto sia possibile al Macchinista cercando di richiamarne l’attenzione con ripetuti suoni della cornetta.