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il denaro pavese ed il suo corso in italia 55

tando primeramente XII denari pavesi con XXVII proveniesi vecchi: indi XII proveniesi vecchi con XVI provisini e mezzo del Senato1.

Da questo computo viene a risultare, che, nell’anno 1195 ottantadm marchi e mezzo d’argento a peso romano erano eguali di valore a libre 66, soldi 13 e denari 4 di denari pavesi (corrispondenti a denari pavesi 16,000), a libre 150 di denari proveniesi vecchi (corrispondenti a proveniesi vecchi 36,000), ed a libre 206 e soldi 5 di denari provisini del Senato (corrispondenti a denari del Senato 49,500). Perciò un marco d’argento a peso romano si ragguagliava a soldi 16 denari 2 di pavesi, a soldi 36 denari 4 di proveniesi vecchi, ed a soldi 50 di provisini del Senato.

Come di già dimostrammo, allorquando si trattò

  1. V. Capobianchi, Appunti sopra cit., pag. 428. Dobbiamo al Sig. P. Fabre l’emendamento di due errori nelle due principali cifre di questa tariffa (Paul Fabre, Le “Liber Censuum „ de l’Eglise ramaine, Paris, 1889, p. 47, col. a, nota i, e p. 48 col. 1 e 2). Nel primo errore incorse il Muratori, che invece di pro xxvij proveniensibus veteribus 9 come riporta il testo, trascrisse “pro xx proveniensibus veteribus «. Il secondo errore era avvenuto per omissione dello scriba allorquando trascriveva il documento dall’atto originale nel primo Liber Censuum. Nei due codici più antichi, l’uno cioè della Vaticana e l’altro della Riccardiana di Firenze, leggesi “pro vi proveniensibus et dimidio Senatus «mentre come risulta indiscutibilmente dalla somma pagata, quella cifra deve essere " pro xvi proveniensibus et dimidio Senatus «. Questa tariffa a dimostrazione della somma pagata fu trascritta nell’atto ed è del seguente tenore: “Hanc autem restitutionem, concessionem et mandatum vobis, ut dictum est, facimus . pro octuaginta duabus marcis argenti et dimidia, quos nobis, ut dictum est, pro omni iure nostro duarum partium predicte dotis centum librarum denariorum papiensium.... datis atque persolvitis pro ducentis vi libris proveniensium senatus et v solidis, eo quod denàrii papienses secundum statutam formam a iudicibus et mercatoribus Urbis, xij denarii pro xxvij proveniensibus ve teribus nunc computa ntur et habita portione provenienses veteres ad provenienses senatus qui nunc xij, provenienses veteres pro [x]vi proveniensibus et dimidio senatus cambiantur (Vatic. lat. 8486, fol. 156 B et Riccard., 228, fol. 126 B).«.