costante pratica di tutti i popoli civili. Le
dichiarazioni di guerra sono piuttosto avvertimenti
dati ai sudditi che non ai potentati.
Lo straniero, sia esso un re od un particolare
od un popolo, che ruba, uccide o
tiene prigione i sudditi senza dichiarare la
guerra al principe, non è un nemico ma un
assassino. Anche in piena guerra un principe
giusto recasi bensì in suo potere nel paese
mnemico tutto ciò che spetta al pubblico, ma
rispetta la persona ed i beni dei particolari,
rispetta dei diritti sui quali si fondano i
suoi proprii. Il fine della guerra essendo
quello di distruggere lo stato nemico, si ha
diritto di ucciderne i difensori fintantochè
tengono impugnate le armi; ma non appena le
depongono e si rendono, che cessando d’essere
nemici od istrumenti del nemico, che ridiventano
semplicemente uomini, e non si ha
più nessun diritto sulla loro vita. Talvolta
si può uccidere lo stato senza uccidere un
solo de’ suoi membri: ebbene, la guerra non
dà nessun diritto che non sia necessario al
suo fine. Questi principi sono diversi da
quelli di Grozio; non si fondano sovra au-