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Si potrebbe provare al primo, che non mai si fondò uno stato, cui non abbia servito di base la religione, ed al secondo, che la legge cristiana è in fondo più nociva che utile alla forte costituzione dello stato. Per essere meglio inteso, non fa d’uopo se non di dare un po’ più di precisione alle idee troppo vaghe di religione relative al mio soggetto.

La religione considerata per rapporto alla società che è o generale o particolare, può pure dividersi in due specie, cioè nella religione dell’uomo ed in quella del cittadino. La prima senza tempii, senza altari, senza riti, limitata al culto puramente interno del Dio supremo ed agli eterni doveri della morale, è la pura e semplice religione del Vangelo, il vero deismo, è ciò che puossi appellare il diritto divino naturale. L’altra inscritta in un solo paese, gli dà i suoi Dei i suoi patroni proprii e tutelari. Essa ha i suoi dogmi, i suoi riti, il suo culto esterno prescritto da leggi: fuori della sola nazione, che la segue, tutto il resto è per lei infedele, straniero, barbaro; essa non estende ì doveri e i diritti dell’uomo al di là de’ suoi