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gli sia straniera non è generale: riguarda a lui; e se questo oggetto è nello stato, ei ne fa parte: allora formasi tra il tutto e la sua parte una relazione che ne fa due esseri distinti, dei quali l’uno è la parte, e l’altro è il tutto, meno questa parte stessa. Ma il tutto meno una parte non è il tutto, e fintantochè questa relazione sussiste, non vi ha più un tutto ma due parti disuguali; dal che ne viene che la volontà dell’una non è nemmen più generale riguardo all’altra.

Ma quando tutto il popolo statuisce su tutto il popolo, ei non considera se non se stesso; e se formisi allora un rapporto, gli è dell’oggetto intero sotto un punto di vista all’oggetto intero sotto un altro punto di vista, senza niuna distinzione del tutto. Allora la materia su cui si delibera, è generale come la volontà deliberante. Ed io chiamo una legge quest’atto.

Quando io dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, io intendo che la legge considera i soggetti in corpo e le azioni come astratte, non mai un uomo come individuo nè una azione particolare. Così la legge può