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Se un paralitico voglia correre, ed un uomo lesto non voglia, rimarranno tutti e due al loro posto. Il corpo politico ha i medesimi motori: vi si distinguono pure la forza e la volontà, questa sotto il nome di potere legislativo, l’altra sotto il nome di potere esecutivo. Senza il loro appoggio non vi si fa o non vi si deve far niente. Abbiamo visto che il potere legislativo spetta al popolo e non può spettare ad altri fuorchè a lui. All’incontro si vede facilmente, dai principii qui sopra stabiliti, che il potere esecutivo non può appartenere alla generalità come legislatrice o sovrana perchè quel potere non consiste se non in atti particolari, che non sono di competenza della legge, nè per conseguenza del sovrano, i cui atti non ponno essere altro fuorchè leggi.

È dunque necessario alla forza pubblica un agente proprio che la concentri e la metta in opera secondo le direzioni della volontà generale, che serva alla comunicazione dello stato e del sovrano, che faccia in qualche guisa nella persona pubblica ciò che fa nell’uomo l’unione dell’anima e del corpo. Ecco