Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/122

Da Wikisource.
106 STATUTI CRIMINALI

Della pena di chi rapisce Donne. Cap. C C I I I.

PArimente, che ogn'uno, il quale per l'avvenire per forza rapirà, ò menerà via violentemente, et carnalmente conoscerà alcuna donna Vergine, ò Vedova, ò Maritata, ò Libera, di honesta vita: sij punito di pena capitale talmente, che muora: e della medesima pena sij punito qualunque di che conditione si voglia, quale darà aiuto, et favore à commettere il delitto predetto, quando esso delitto vien commesso: et in oltre quello, che per forza rapirà, et conoscerà carnalmente; sij condennato dar del suo alla Donna in tal modo rapita, et violata quello, che parerà al Signor Capitanio, e Giudice delli Maleficij per maritarla, ò per farla monaca; ò sostentarla, se non vorrà maritarsi, ò monacare. Mà se detta Vergine, ò Maritata, ò Libera, vivendo honestamente sarà solamente rapita; e non conosciuta carnalmente: all'hora sii condennato il Rattore in Lire mille piccioli da esser applicate la metà alla rapita; e l'altra alla Communità, se non sarà dopò seguito Matrimonio frà di quelli: nel qual caso sii punito in minor pena da esser applicata alla Communità, ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficii; attesa la qualità del delitto, e la conditione delle persone. Et non s'intenda essersi commesso Ratto, nè violenza; se di notte, over di giorno, et nella notte, overo nel giorno la Donna sarà trovata esser in casa di esso adulterante, ò d'altra persona; se non apparerà, et sarà provato di Violenza, ò d'inganno nel condur quella in detta casa. Nè s'intenda Ratto; quando sii stata indotta, ò conosciuta con parole adulatorie, con persuasioni, overo promesse; ne' quali casi s'intenda atto volontario, et non forzato; mà solo quando effettivamente, et di fatto sarà intervenuta violenza, et Rapina.


Della pena dell' Incesto. Cap. C C I I I I.

PArimente, che se alcuno scientemente haverà commesso Incesto con alcuna Donna, che sii per linea d'ascendenti, ò Descendenti; con Sorella, ò con quella che è, ò fù matrigna; ò con la moglie del fratello, ò con la Nipote: in tali casi maschi, et femine siino puniti di ultimo supplicio. Nelli altri incesti poi frà il quarto grado, intendendo il grado di ragion canonica, siino condennati Maschio, et Femina in Lire 500. piccioli per cadauno di essi: et se in tempo di doi mesi non le pagaranno; ò non potranno pagarle; stijno per un anno nelle prigioni della Riviera, et la donna sij posta in prigion separata da gli huomini; overo in alcun altro stretto luogo ad arbitrio del Signor Capitanio, et Giudice delli Maleficij.


Della