Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/15

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DELLI STATUTI CRIMINALI.
Della pena di chi dà imprestito per meretrici. cap. 209. |||
109
Che vivendo una donna dishonoratamente possa esser scacciata. cap. 210.|||
110
Che i Sodomiti siino abbrucciati. cap. 211.|||
110
Della pena di chi giura il falso, e di chi produce falsi testimonij. cap. 212.|||
110
Della pena di chi fà scrittura falsa. cap. 213. |||
111
Della pena di chi produce scrittura falsa. cap. 214. |||
111
Della pena di chi falsifica le scritture della Communità. cap. 215.|||
112
Della pena di chi falsifica il sigillo, over lettere. cap. 216. |||
112
Del Nodaro infamato. cap. 217.|||
112
Dell'imbreviature del Nodaro infamato da esser governate. cap. 218.|||
112
Della publicatione delli Istromenti, e della sottoscrittione del secondo Nodaro. cap. 219. |||
113
Della pena dell'Officiale della Communità, il quale commettesse fraude, over furto. cap. 220. |||
114
Della falsa moneta. cap. 221.|||
114
Della pena delli Officiali delli Datij accusando essi falsamente. cap. 222.|||
115
Della pena delli Datiari, che riscuotono più del limitato. cap. 223.|||
116
Della pena di chi fà l'officio di Ministrale, non essendo Ministrale. cap. 224.|||
116
Della pena del Ministrale, che fà relatione falsa. cap. 225. |||
46
Della pena di chi fà pegno senza licenza. cap. 226. |||
116
Della pena di chi rapisce il pegno dalle mani de' Ministeriali. cap. 227.|||
117
Della pena di chi commette inganno nell'arte sua. cap. 228. |||
117
Della pena di chi tien passo da misurar non giusto, e non bollato. cap. 229.|||
118
Della pena di chi misura Oglio, ò Vino con falsa, ò non bollata misura. cap. 230. folio.|||
118
Della pena di chi misura il panno per simozza. cap. 231. |||
118
Della pena di chi lavora oro, et argento contro l' infrascritta forma. cap. 232. folio.|||
119
Della pena delli Fornasari. cap. 233.|||
119
Della pena di chi ordisce tela di lana filata, filata al filarolo. cap. 234.|||
120
Della pena di chi tinge, ò mischia pelo di bue con alcuna lana. cap. 235.|||
120
Che il ferro sii venduto differentemente dal rame. cap. 236. |||
120
Che i pelizzari siino tenuti moltizzar al dovuto tempo. cap. 237. |||
120
Delli Speciali. cap. 238.|||
121
Che li Speciali, et altri tenghino candele bene pesate. cap. 239. |||
123
Che il ricercato subito dichi il nome, e cognome suo. cap. 240. |||
123
Della pena del soldato, che muta il suo nome, over cognome. cap. 241.|||
123
Della pena di chi vende la stessa cosa à duoi in diversi contratti. cap. 242.|||
124
Delli giocatori da partito, et Barri. cap. 243. |||
124
Della falsità del bando. cap. 244.|||
125
Del condennato di falso. cap. 245.|||
125
Della pena di chi commette falsità in altro modo di quello, che si è proveduto dalli|||

Statuti