Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/155

Da Wikisource.

•Serenità perla confirmatione. Primo. Che nelle vifite de ceteto bafti, che li darifsimi Rettori con la Tua corte, & perfone infraferitti vadino per le caufe fopradette folamente, oblìgando il Magnifico Signor Sindico, come è conueniente, pnblici Deputati diquelle Quadre,oue andarà à fargli compagnia t fe non altri: Salilo fe fi ritrouaffero alcuni Nobili Venetiani: Et il Signor Sindico fia tenuto opponer la declinatoria, fe farla fcriuere appellandoli fotte pena di perder il fuofalario irremifsibilmente; fia anco tenuto elfo D, Sindieo Cotto pena, come difopra, opponerfi fiche altri non vadino in effe vifite, Ilqual Clarifsimo Proueditor gionto, che fia à quelle Quadre, & Communi, oue andarà, fi faccia moftrar, & veder con effetto li libri, il gouerno di effo Commune, l’entrate, fe le fpefe, fe cosi anco delli Monti di Pietà, fe doue ritrouaffe difordine, ò mangiane à queileproueda con ogni fummaria effecutìone, edam perfonale, co* me meglio per giuflitiaparerà. Secondo. Saluele cofe predette, ritrouandofi alcun’Malfarò di Gommane debitore, ilquale non haueffe faldato, & effettualmente pagato à. tempi debiti, màche tratteneffe il denaro in fe non effendo Malfarò, elfo Signor Proueditor, fe Capitanio debba anco proceder contra detto Malfarò, come di fopra, & ancora contra ciafchedun’altro debitore del Commune, debitor di piùd’vn’anno, ouero che non pagaffe fopra tal debito cenfo, ò affitto legitimo, con auttorità anco, quando il debito luffe vecchio di più di anni cinque non afsicurando con effetto per il debito, che haueffero legitimamente,fubito di priuar quelli talid’ogai officio, & beneficio delii Communi, e di tutta quella Patria per anni dieci, fe con altre pene, come parerà per li loro demeriti; oltre che fi faccino l’dfecutioni come di fopra contra di loro. Et medemamente con l’illeffo modo fi polfa proceder contra li Nodari di Communi, che haueffero negligentato, & che non haueffero fedelmente menato le partite del dar’, fe hauer fopra li libri de’ Tuoi Communi, non tralafeiando cofa alcuna. Terzo. Che medemamente efsi Rettori fiano obligati principalmente veder il gouerno del Monte di Pietà, fe ritrouandofi difordine, come difopfa, ò anco per loro negligenza, non effercitandofi, fe non redimendoli giufta li Capitoli, fe i’obligo loro, faccia rimouer ogni difordine, con auttorità amplissima anco di punir quelli tali, che non han e fi ero ben gouernato in tutto giufta l’obligò loro, effendo quella cofapia, &dicharità, douendo quelli tali tranfgreffori, & negligenti effer calligati in dinari, fe anco nella perfona, & in tutto, come meglio parerà ad efsi Clarifsimi Rettori, anco con priuarli di ogni officio, fe benefìcio, sì delli Communi, come della Communiti per per quel tempo, che le parerà, non ammettendoli renoncia, nè feufa / alcuna di