Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/65

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?D H L L A R I V I E R A: 49 vicini,terrieri loro,& per cadauno di quelli: notandole chiaramente,# diftintamente con gli confini,contrade,& mifure; & con tutte le condìrioni di effe terre, poffefsioni, & beni; cioè i beni allodiali per fe; & i lisi eli ari j, & Iiuelli, che fi rifcuotono, per fé appartatamente: & che gli eftimi dafarfi per l’auuenire non fijno Ieuati; nè occultati in alcun modo; di maniera che la verità Tempre apparila, & ad ogn’vno fiìno le fue ragioni chiare, &apertenelle Terre, & Territorij Tuoi; fiotto pena jf qual li voglia Commune, & Vniuerfità di Lire cento de’ piccioli, per cadauna volta; & per cadauna pedona;! beni della quale tralafciaffero di far defcnuere fiecódo la forma predetta, e fiotto pena ad ogni par* ticolar pedona, che non defsignaffe, ò faceffedeficriuere nel fino eftimo, fecondo che di (opra fi contiene, di Lire 25. de’piccioli; & in oltre per i beni occoltati, e non deffignati nelli eftimi; di pagar il doppio di quello, che per efisi pagar douerebbe; faine però Tempre le prouifionì* che fifacefifiero nellaCommunitàdella Riuiera intorno àtalieftimù Che i Communi piglino in fe i poffefsi della Communità. Cap. L X X. P Arlmente, che tutti! Communi della Communità della Riuiera fiino tenuti, & obligati di pigliar in fe tutti gli poffefsi de’ beni (labili afsignati alla Communità per chi fi voglia, ouero per effa pigliati, fittati in qua! fi voglia modofiopra i territori) di efisi Communi, con ter-J min e à pagar il prezzo di quelli alla detta Comunità di anniquattroxon pagamento frà quello mentre per i frutti in ragione di cinque per cento: «e in cafio, che i poffefsi fiino flati pigliati col quarto manco, effo quarto manco fii delli Communi; fopra il quale niente fimo tenuti di pa* gare per ragion di frutti. Di non douerfidistruggere le Cafe. Cap. LXX 1. N luna Cafain qual fi voglia luogo polla poffa,nè debba per aleuti delitto,ò debito; nè in parte,nè in tutto effer diftrutta,ne guafta; mà debba venderli, ouero affittarli ad arbitrio del Signor Capitan io, & Giudice delli Malefici), quando fii per delitto; ouero di altro lufdicente,quando fij per debito: &niffun Giudice,ouer officiale non poffa dar iicenza,nè in alcun Confeglio, ouero Arengo di detta Communità, nè in alcunaTerra della Riuiera dimandar detta licenza; fiotto pena all’offi» ciale contrafaciente di L 200. de’ piccioli; & fefiarà contrafatto per detto officiale,*)Commune,ò particolar perfona di detta Communità,diftruggendo, ò facendo diftruggere; fij tenuto à redimir in doppio il dan no al dannificato; & fimilmente il Commune,ò particolar perfona con* D trafaciente