Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/68

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S T A T V T I CRIMINALI n 54 f r „ w.l medro fatto ditempo in tempo dalli Deputati «¥gfesSS»WE ofirS°d^Uatrafgrefiione: et i Pittori ritrouatià comperare,o hauer m qualità de, ò vezza, ò feiriola rimacinata; ouero fina il foteafagranata^oiierlegala, o- n, fi vo glia ’mcloà far ò ha^ er nane di detti grani; fiino condennati in Lire 50. de’ piccioli per cadauna volta; et Ifreme perdano il grano, il pane, ola farina, da effer ^Delicati per la metà alla Communità, et per l altra all accufatore. n q nrincipio cTomii Reggimento delSig.Capitamo fimo tenuti effi P fPfkruereper Pittori nella Cancellarla della Comminuta; er dì fotte la pena predetta, & di perdete 1 tozzolaci, da diuiderfi, comedi {opra. 2)61 vender le Graffine. Cap. L X X V* C He i Deputati della Communiti, delti virimi tré mefi di cadami anno, fijno tenuti limitar il prerio delle grafsme daeffer vendute^ qual limiratione fatta, gli ftefsi grafsinari, e tutti quelli, che vendono prafsine in alcun luogo della Rimerà, fimo obhgati di vendere il cerue gTafalciccia, il perfetto, lefonze, il lardo, le candele d; ferro, & altro’ Amile, per gli pretti contenuti meffalimitatrone; qual hmitatione tu’d i gràfsinari fiino oblkat. tener pubicamente appefa fopral vfcio delle botteghe, & in qualunque luogo, oue venderanno delle cofe predette-di modoche da tutti poffa effer veduta: ne alcun poffa vendere Selle predette cofe; fe prima non fi farà notar nella Cancellarla della Communità predetta, in pena di Lire vinticmque piccioli da efferapph