Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. I, 1935 – BEIC 1916022.djvu/399

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libro secondo - capitolo viii 393


III. Il sacramento del battesmo sia amministrato da sacerdoti periti e idonei nelle chiese matrici solamente, nelle quali sia il fonte battismale, eccetto che se, per la gran difficoltá di andar a quelle, paresse alli vescovi concederlo anco in altre chiese, o da immemorabil tempo sia stato concesso; nelle qual chiese sia custodita l’acqua benedetta presa dalla chiesa matrice, in un vaso mondo e condecente.

IV. Nel battesmo e cresma non sia admesso piú che uno per padrino, il quale non sia infame, né scomunicato, né interdetto, né sotto la pubertá, né monaco, o altro che non possi esequir quello che promette: e nella cresma non sia ricevuto per padrino chi non è cresimato esso.

V. Per levar l’abuso in molti luochi introdotto di portar l’acqua del battesmo in volta, o vero condur li putti cresimati con la fronte legata (a fine di fare molti compadri col lavar delle mani e col scioglier la fronte), atteso che nessuna compaternitá con questi modi si contrae, non permettino li sacerdoti che l’acqua del battesmo sia portata fuori di chiesa, ma subito sia gettata nel sacrario, e il fonte battesmale sia serrato; e li vescovi, quando danno la cresma, facciano star due chierici alla porta della chiesa, quali sleghino e lavino le fronti dei cresmati, e non lascino uscir della chiesa alcuno ligato. Abbiano ancora li vescovi diligente cura di non confirmare alcuno scomunicato né interdetto, né che sia in peccato mortale.

E quantonque con maggior facilitá li canonisti fossero convenuti in questi decreti che li teologi nelle loro discussioni, con tutto ciò vi furono tra loro alcune differenze, nella resoluzione de quali non potendo convenire, dopo averle longamente disputate formarono li dubbi, rimettendo la decisione di quelli alla congregazione generale. Era il primo dubbio, se alle parole del decreto, cioè «nessuna cosa sia riscossa, o vero addimandata», si doveva aggiongere ancora: «né ricevuta». Il secondo, se si doveva anco aggiongere: «eziandio sotto pretesto di qualsivoglia consuetudine». Il terzo, se era bene aggiongersi qualche parole per significare che la sinodo non proi-