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394 l'istoria del concilio tridentino


bisce le oblazioni volontarie, o vero che le proibisce solo quando sono date per risguardo del sacramento, e non per altri rispetti di pietá; o pur se il decreto si debbe lasciar nella sua universalitá.

Ma nella congregazione generale fu la medesima difficoltá, la quale non fu possibile concordare. Quelli che volevano le aggionte per proibir anco il ricevere e il pretesto della consuetudine, allegavano l’Evangelio: «Date liberalmente quello che liberalmente avete ricevuto», e molti canoni con anatemi a chi dá e a chi riceve cosa temporale per la spirituale. Che la consuetudine contra la legge divina e naturale è una corruttela, e non può aver luoco; che nel titolo di simonia è represa e dannata la consuetudine di dar o ricever per il possesso de’ benefici, per le benedizioni delle nozze, per le sepolture, benedizione del crisma o vero olio, e ancora per la terra della sepoltura: il che tanto maggiormente si debbe applicare alli sacramenti; che non proibendo la consuetudine, non sará fatto niente, perché la corruttela è introdotta per tutto, e ognuno si scuserá con quella; che sí come nel decreto si ha dannato la consuetudine di ricever alcuna cosa inanzi, per la medesma ragione si debbe dannar la consuetudine di recever dopo, perché altramente con aver condannato quella sola, si vien ad approvar questa. E quanto alle oblazioni volontarie, volevano che generalmente fosse proibito il dare e ricever alcuna cosa poco inanzi o poco dopo, per qualonque respetto si voglia, imperocché per ragion del tempo si ha da presumere che sia dato per il sacramento: e per questo era allegata la glosa, la qual dice che, quantonque il metter danari nella cassetta sia opera di pietá, nondimeno il farlo al tempo del sacramento ricevuto induce suspizione di simonia; doversi aver rispetto al tempo nel quale la cosa, che del rimanente sarebbe stimata buona, ha specie di malizia; esser precetto divino levar ogni occasione di scandolo e astenersi da ogni apparenza di male, e per far che li sacramenti siano amministrati con puritá, proibir assolutamente le offerte spontanee nelli tempi che li sacramenti sono amministrati, esortando li fedeli a quelle nelli altri tempi e occasioni.